Cassation court remands case to new docket pending Supreme Court Unites decision on VAT interest calculation motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new docket pending a decision from the Supreme Court's Unites Section. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission failed to properly motivate the calculation of VAT interest under specific tax laws. The court deferred the ruling because the precise legal question regarding the necessity of such motivation was already under review by the Unites Section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 7, 17 I. 212/2000; When a specific legal issue regarding the application of tax laws is pending before the Unites Section, the ordinary court must remand the case to await the Unites' decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9696-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché l'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. , entrambi dom.ti in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro SOCIETÀ GESTIONI IMMOBILIARI E TURISTICHE S.R.L. elett.te dom.ta in CARMIANO (LE), alla VIA DEI MESSAPI, n. 26, presso lo studio dell'Avv.
MATTEO SANCES; - intimata - avverso la sentenza n. 2433/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, sez. st . di LECCE, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che VEQUITALIA SUD S.P.A. notificò alla SOCIETÀ GESTIONI IMMOBILIARI E TURISTICHE S.R.L. una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per riprese I.R.A.P. ed I.V.A. relative all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 4199/2014, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione la SOCIETÀ GESTIONI IMMOBILIARI E TURISTICHE S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Lecce la quale, con sentenza n. 2433/2019, depositata il 02/09/2019, accolse parzialmente l'appello, annullando la cartella impugnata limitatamente al computo degli interessi; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasta intimata la SOCIETÀ GESTIONI IMMOBILIARI E TURISTICHE S.R.L. che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata in via preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno dei co-difensori della parte contribuente per il giudizio di appello (in specie, l'Avv. Matteo Sances), tenuto conto (a) della sufficienza della Ric. 2020 n. 9696 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- (A notificazione dell'atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l'onere di informazione del co- difensore (cfr.
Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c. "comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l'indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all'ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez.
L, 12.11.2021, n. 33806, Rv. 663645-01); che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della I. n. 212 del 2000, dell'ad 3 della I. n. 241 del 1990, dell'ad 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché dell'art 3, comma 1, del d.m. 27.7.2003 e dell'ad 2, comma 1, del d.m. n. 321 del 1999 per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria la motivazione della cartella in ordine al procedimento di calcolo degli interessi applicati; che, con specifico riferimento alle tematiche interessate dalla censura in esame, pende questione innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
Cass., Sez. 5, ord. int. 5.11.2021, n. 31960); Ric. 2020 n. 9696 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- che si rende, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente \ D L Lucio qciotti , ,\ ,K(2» . ,L, t-k FAKY54 MA I CANCEatiiiK +net, 1 7 MA