Cassation court dismisses tax agency appeal and remands case for notification of hearing summons to taxpayer's lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision. The agency argued for the rejection of the taxpayer's appeal regarding income tax assessments, but the court found a procedural defect where the hearing summons was not notified to the taxpayer's lawyer. Consequently, the case was remanded to the lower court to allow proper notification before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 c.p.c.; Art. 38 D.P.R. n. 600/1973: A tax proceeding must be remanded if the hearing summons fails to reach the taxpayer's legal representative, ensuring the right to defense is respected before substantive review.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9509/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro EMMI NUNZIO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Piergiorgio Finocchiaro con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Pietro Paternò Raddusa, in via della Giuliana n. 6 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina n. 4963/10/19 depositata in data 05/08/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio e riconvocato il Collegio nella medesima composizione in data 11/05/2022;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli per IRPEF e addizionali 2007; - con tale atto l'Amministrazione Finanziaria rideterminava il reddito del contribuente sulla base delle spese da questi sostenute nel periodo 2004-2008 valorizzando l'acquisto di un fabbricato (per euro 345.000,00) e la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società ALE s.r.l. in ragione di una quota del 25% (per euro 118.250,00) che non risultavano compatibili con il reddito dichiarato pari a euro 44.66,00, con accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in applicazione delle indicazioni del d.
M. 10 settembre 1992; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che: - l'avviso di fissazione dell'adunanza camerale non risulta notificato al difensore del contribuente; pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo onde consentire l'esecuzione di tal prescritto adempimento; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2022.
Il Pr