Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15639/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of factual summary violating Civil Procedure Code Article 366.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15639/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Torcasio against a previous ruling inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in its factual reconstruction regarding seismic norms, but the Court found the appeal document failed to summarize the case facts as required by law. Consequently, the appeal was rejected for non-compliance with procedural formalities rather than on the merits of the seismic or contractual claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c.; Appeals must contain a concise summary of case facts; failure to provide this summary renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code Article 366 requirements factual summary inadmissible appeal procedural defect Court of Cassation summary of facts ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c.
Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto redatto in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., essendo del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, impedendo in tale modo all’atto di Ric.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, co. 17, l. n. 228/12
115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art.
Art. 1 bis dello stesso art. 13
228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Appello di Catanzaro n. 693/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6514-2021 proposto da: TORCASIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA GIUSEPPE ACQUA e ALDO ASSISI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ASTORINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ALESSANDRIA 24, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DE LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA MARIA DE RENZO, in virtù di procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - controricorrente - nonché BIAMONTE ANNA, CRITELLI LUIGI; - intimati- avverso l’ordinanza n. 17475/2020 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 20/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Torcasio Giuseppe propone ricorso per la revocazione della ordinanza di questa Corte n. 17475 del 20 agosto 2020, stante il contrasto tra la ricostruzione effettuata nell’ordinanza e quella derivata dagli atti processuali, in quanto emergerebbe pacificamente l’inserimento del Comune di Sellia Marina tra quelli sottoposti alla normativa antisismica, assumendosi altresì che da tale errore, affermato come revocatorio, sarebbe derivato l‘errore circa la supposizione di non certezza ex actis della nullità degli atti contrattuali.

Astorino Domenico ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto redatto in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., essendo del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, impedendo in tale modo all’atto di Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 poter raggiungere la sua finalità, come peraltro eccepito anche dalla difesa di parte controricorrente. A tal fine va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 16103/2016) il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (conf., ex multis, Cass. n. 24291/2016;

Cass. S.U. n. 11653/2006). Inoltre, la necessità della sommaria esposizione dei fatti di causa è stata ribadita anche per il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., posto che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 13863/2015; Cass. n. 22386/2006).

Il ricorrente, a pag. 1 del presente ricorso, si è limitato a riferire della precedente impugnazione della sentenza della Corte Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 d’Appello di Catanzaro n. 693/2015, riferendo altresì del fatto che il ricorso si articolava in sette motivi (a fronte dei cinque promossi in grado di appello), salvo poi riepilogare, sempre in estrema sintesi, il contenuto dell’ordinanza qui gravata, per poi passare immediatamente ad esporre quelli che, a detta della parte, sarebbero gli errori di fatto revocatori contenuti nella decisione gravata.

Manca qualsiasi indicazione però di quale fosse il contenuto delle domande originariamente proposte in primo grado, delle difese sempre in quella sede assunte dalle parti, del contenuto della decisione del Tribunale ed in che termini la stessa fosse stata oggetto di appello Appare, quindi, evidente come la concreta formulazione del ricorso, priva di una soddisfacente indicazione delle domande avanzate e delle ragioni delle difese assunte dalle parti nel corso del giudizio, non soddisfi il precetto normativo sopra richiamato, e che da ciò derivi l’inammissibilità del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Ric. 2021 n. 6514 sez.

M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S