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Ordinanza — n. 15634/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses first appeal ground regarding contract and allows second, ruling on fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15634/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible because the appellant failed to produce the alleged professional agreement. The second ground was accepted, leading the court to decide the case on the merits regarding legal fees. Consequently, the bank was ordered to pay the appellant €737.10 in compensation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The Court may declare a first appeal ground inadmissible for lack of evidence while accepting a second ground to decide the case on the merits, ordering the payment of costs based on the partial outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal ground legal fees compensation professional contract evidence partial admissibility costs liquidation civil procedure code merits decision azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 384, second comma, c.p.c.
PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna Intesa San Paolo S.p.a.
Art. 4, comma 4, D.M. n. 55 del 2014
Import oche, in ragione della previsione di cui all’art. 4, comma 4, del D.M.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 92 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese valorizzando la sola circostanza che l’istituto resistente non si sia costituito per resistere alla domanda.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26421-2020 proposto da: PIZZI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 98, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA BULDO, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE BASSO e DANIEL BIANCO - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO SPA - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 17/03/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26421/2020 Numero sezionale 4587/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15634/2022Data pubblicazione 16/05/2022 29/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento della domanda spiegata da Pizzi Antonio nei confronti di Intesa San Paolo S.p.a., condannava quest’ultima al pagamento di € 2.890 a fronte dell’attività professionale prestata in suo favore dal ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pizzi Antonio, affidandosi a due motivi. Intesa San Paolo, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del primo motivo del ricorso, ACCOGLIMENTO del secondo e decisione della causa nel merito. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Nola ha riconosciuto a Pizzi Antonio, a fronte dell’attività di assistenza legale da quegli prestata in alcuni giudizi civili in favore di Intesa San Paolo S.p.a., il compenso di € 2.890 in luogo del maggior importo invocato dal professionista.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Pizzi, affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che il suo rapporto professionale con l’istituto di credito fosse regolato da apposita convenzione, il cui contenuto non sarebbe stato considerato dal giudice di merito. La censura è inammissibile; dal provvedimento impugnato non risulta che il ricorrente avesse prodotto alcuna convenzione a sostegno della propria domanda, e la censura non specifica né il F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26421/2020 momento processuale in cui detto documento sarebbe, in ipotesi, Numero sezionale 4587/2022Numero di raccolta generale 15634/2022 stato prodotto, né ne cita i passaggi fondamentali, in guisa da Data pubblicazione 16/05/2022 consentire al collegio di verificarne l’eventuale portata precettiva.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese valorizzando la sola circostanza che l’istituto resistente non si sia costituito per resistere alla domanda. La censura è fondata, alla luce del principio, cui occorre dare continuità, secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del merito in ragione del minimo previsto per lo scaglione compreso tra € 1.000,01 ed € 5.000, e dunque in € 203 per la fase di studio, in € 203 per quella introduttiva, in € 567 per quella di trattazione ed in € 405 per quella di decisione, e dunque in totale € 1.378; nonché con applicazione, su detto importo, dell’ulteriore riduzione del 30% prevista dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014 (assenza di questioni di fatto e F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26421/2020 diritto), e pertanto, conclusivamente, in € 964,60”. Numero sezionale 4587/2022Numero di raccolta generale 15634/2022 Il Collegio condivide parzialmente la proposta del Relatore, Data pubblicazione 16/05/2022 osservando che la liquidazione delle spese del giudizio di merito va operata, in considerazione dell’esito del giudizio, con riconoscimento dei minimi di tariffa, pari ad € 202,50 per la fase di studio, ad € 202,50 per quella introduttiva, ad € 203 per quella di trattazione e ad € 405 per quella decisoria, per un totale di € 1.053.

Import oche, in ragione della previsione di cui all’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014, merita di essere ulteriormente ridotto del 30%, per un compenso finale di € 737.10. Il ricorso va dunque parzialmente accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del giudizio di merito, nella misura di € 737,10 per compensi. In ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna Intesa San Paolo S.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida nella misura di € 737,10 per compensi. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E