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Ordinanza — n. 15633/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tribunal refusal to reimburse office defender's credit recovery costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15633/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Andrea Salustri's appeal against the Rome Tribunal's refusal to award expenses for unsuccessful credit recovery attempts. Salustri argued that the lower court incorrectly applied regulations by denying reimbursement for these costs, which are essential for office defenders. The court agreed, ruling that the lower tribunal erred in its legal interpretation and ordered the case to be remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 82, 116 D.P.R. n. 115/2002; The unsuccessful attempt to recover credit constitutes an indispensable prerequisite for claiming reimbursement from the Treasury for office defenders in criminal proceedings.

Parole chiave

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office defender credit recovery expense reimbursement criminal proceedings D.P.R. 115/2002 Cassation appeal remand for retrial credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28958-2020 proposto da: SALUSTRI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA CASTELLO n. 33, presso lo studio dell'avvocato SIMONE PALOMBI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28958/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 4596/2022Numero di raccolta generale 15633/2022 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma accoglieva in Data pubblicazione 16/05/2022 parte l’opposizione proposta da Salustri Andrea avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dovutogli a fronte delle prestazioni da lui svolte come difensore di ufficio, senza tuttavia riconoscere le spese relative al tentativo di recupero del credito nei confronti dell’assistito.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Salustri Andrea, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimate, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con unico motivo di ricorso, Salustri Andrea invoca la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con la quale non gli sono state riconosciute le spese e le competenze in relazione all’attività di recupero del credito derivante dall’attività di difensore di ufficio di due imputati in un procedimento penale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002.

La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (Cass. Sez. 6-2 Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220). Il giudice di merito ha invece affermato, erroneamente, che le spese occorrenti per i predetti F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28958/2020 Numero sezionale 4596/2022 tentativi di recupero rimarrebbero a carico del professionista, non Numero di raccolta generale 15633/2022Data pubblicazione 16/05/2022 considerando che, in realtà, il tentativo infruttuoso di recupero del credito costituisce presupposto indispensabile per potersi rivolgere all’Erario”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l