Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15629/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as grounds lack specificity regarding the court's jurisdictional reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15629/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Capopassero S.R.L. inadmissible against a Palermo bankruptcy ruling. The appellant argued that the competent court should have been in Rome or Syracuse based on the company's actual seat, while the lower court ruled based on the legal seat. The court rejected the appeal because the arguments failed to specifically contest the ratio decidendi of the contested judgment, rendering them legally insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 n. 4 c.p.c.; Cass. 10 agosto 2017, n. 19989: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically contest the ratio decidendi of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy jurisdiction specificity of grounds ratio decidendi inadmissible appeal legal seat vs actual seat sospensione della procedura di fallimento credito nel fallimento dichiarazione di insolvenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 4 c.p.c.
19989), di guisa che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.
articolo 25 Cost
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass.
Cass. 23 marzo 2005, n. 6219
3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass.
Cass. 17 luglio 2007, n. 15952
6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass.
Cass. 19 agosto 2009, n. 18421
15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).
Cass. 10 agosto 2017, n. 19989
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17856-2021 proposto da: CAPOPASSERO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PUCCI ALICE, GAVIRAGHI FRANCESCO; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO CAPOPASSERO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTINA BONOMONTE; - controricorrente - contro MICELI VALERIA, PIAZZA NICOLA, NAVARRA ROCCO;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 Numero sezionale 2316/2022 Numero di raccolta generale 15629/2022- intimati - avverso la sentenza n. 791/2021 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 16/05/2022 PALERMO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 1/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Capopassero S.r.l. ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento Capopassero S.r.l., dell’Avvocato Valeria Miceli, dell’Avvocato Nicola Piazza, di Navarra Rocco, contro la sentenza numero 791 del 2021 con cui la Corte d’appello di Palermo ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― Il Fallimento resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non spiegano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, articolo 9, e dell'articolo 25 Cost., per aver ritenuto la Corte d'appello competente il Tribunale di Palermo in luogo di quello di Roma e/o Siracusa; ingiusto superamento dei principi espressi da precedenti decisioni della Corte di cassazione; travisamento delle prove versate, e mancato esame delle prove stesse.

Si sostiene che giudice competente per territorio alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente è, secondo il disposto dell'art. 9, comma 1, della legge fallimentare, il Tribunale del luogo dove si trova la sede principale dell'impresa, sede che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve ritenersi presuntivamente coincidere con quella legale risultante dal Registro delle Imprese, potendo, tuttavia, siffatta presunzione F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 Numero sezionale 2316/2022 di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o Numero di raccolta generale 15629/2022Data pubblicazione 16/05/2022 formale di detta sede. Orbene, al fine di decidere a quale Tribunale spetti la competenza, la presunzione ex lege di cui all’art. 9, secondo comma, secondo la quale «il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza», sarebbe da ritenersi operante quante volte, essendovi dimostrazione dell’esistenza della sede effettiva in un determinato luogo, l’impresa, nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento, entro l’anno precedente al deposito dell’istanza per dichiarazione di fallimento, l’abbia, fittiziamente o meno, trasferita in una diversa località; non già nella contraria ipotesi in cui, ferma la sede effettiva dell’impresa, entro l’anno precedente l’istanza di fallimento la sede legale, altrove localizzata, sia stata spostata ove sempre sia stata ed ivi resti la sede effettiva.

Si aggiunge che l’attività di Capopassero S.r.l. sarebbe stata per trent’anni circa quella di valorizzare i propri possedimenti siti in comune di Portopalo di Capopassero e che la società avrebbe sempre amministrativamente operato in Roma, avendo cessato fin dal 2012 ogni rapporto con lo studio di Palermo dove era ubicata solo formalmente la sede legale, circostanze, quelle riferite, ampiamente comprovate dalla documentazione prodotta. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. La Corte d’appello, pur reputando che la sede effettiva di Capopassero S.r.l. fosse effettivamente collocata a Palermo («Né rileva … che quella precedente … non fosse la sede effettiva (almeno in base a quanto prospettato, ché invece la documentazione versata dalla Curatela indurrebbe a ritenerla effettiva)», ha però posto a fondamento della propria decisione non già tale accertamento, bensì la regula iuris riassunta nell’affermazione secondo cui «laddove sia avvenuto il trasferimento da una sede legale ad altra entro l’anno da tale trasferimento F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 Numero sezionale 2316/2022 … l’istanza rappresentata comunque al Tribunale del luogo ove era ubicata la sede legale Numero di raccolta generale 15629/2022Data pubblicazione 16/05/2022 precedente, risultando irrilevante che questa fosse o meno quella effettiva».

Orbene, il ricorso è tutto diretto a dimostrare che, almeno dal 2012, la sede effettiva della società non fosse ubicata a Palermo, sebbene essa avesse là la sua sede legale, sicché, in definitiva, il trasferimento avrebbe adeguato la situazione di diritto a quella, ampiamente preesistente, di fatto: ma ciò non sfiora la ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale ha affermato che, in caso di trasferimento della sede nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, la competenza per detta dichiarazione si radica in ogni caso laddove era la sede legale «che questa fosse o meno quella effettiva».

Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.

4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). Ratio decidendi nel caso di specie non censurata per le ragioni già evidenziate. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.700,00, di cui € 200,00 per Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 15629/2022 esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di Data pubblicazione 16/05/2022 legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello