Court dismisses appeal claiming professional fees for pre-concordat work are pre-deductible in bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the pre-deductibility of professional fees paid to a lawyer for assistance in preparing a concordat preventive request. The appellant argued these fees were functional to the bankruptcy procedure and thus pre-deductible, while the bankruptcy trustee did not defend the position. The court ruled that since the concordat proposal failed the admissibility test, the specific conditions for pre-deductibility were not met, rendering the appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 legge fall.; Art. 360-bis cod. proc. civ.: Professional fees for activities performed to support a concordat preventive request are pre-deductible in a subsequent bankruptcy only if the concordat was admitted, as the admissibility of the proposal is a prerequisite for the functional link required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21624-2018 proposto da: TERZANI ENRICO, non in proprio ma quale legale rappresentante dello STUDIO TERZANI - DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCIALOJA, rappresentato e difeso dall'avvocato JACOPO DI MARCO; - ricorrente - contro FALLIMENTO LA CASTELNUOVESE SOCIETA' COOPERATIVA; - intimato - avverso il decreto n. 4751/2017 R.G. del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018; F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21624/2018 Numero sezionale 4619/2022 Numero di raccolta generale 15627/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: il dr. Enrico Terzani ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società cooperativa La Castelnuovese, in relazione al riconoscimento della prededuzione del compenso professionale vantato per l’assistenza prestata ai fini della predisposizione e del deposito di un ricorso per concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile; con unico motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 legge fall., essendosi trattato di compensi per attività professionale svolta a supporto della presentazione della domanda di concordato preventivo, da considerare quindi prededucibili poiché funzionali alla procedura secondo una valutazione da fare necessariamente ex ante; la curatela del fallimento non ha svolto difese.
Considerato che: il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte, a sezioni unite, recentemente escluso dal perimetro dell’art. 111 legge fall. le fattispecie come quella in esame, sulla base del principio per cui il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o Ric. 2018 n. 21624 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21624/2018 Numero sezionale 4619/2022 Numero di raccolta generale 15627/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 posteriore alla domanda di cui all'art. 161 legge fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, “sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 legge fall.” (Cass.
Sez. U n. 42093-21); nel caso concreto è pacifico che la proposta concordataria non ha superato il vaglio di ammissibilità. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2018 n. 21624 sez.
M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P