Italian Court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to admitted procedural compliance and lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gallery SRL's liquidator inadmissible against the Milan Court of Appeal's bankruptcy ruling. The appellant argued that notification procedures violated statutory requirements and that the state debt was time-barred, yet the court noted the appellant admitted the notification complied with the law. Furthermore, the claim regarding the state debt was rejected because the appellant failed to provide specific identifiers for the debts or evidence of prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, comma 3, l.f.; Art. 5, l.f.: An appeal is inadmissible if the appellant admits the procedural compliance they claim was violated and if the substantive objection lacks specific factual support required by the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10923-2021 proposto da: GALLERY SRL, in persona del liquidatore RATTÀ LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE, 102, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAVALLARO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro GALLERY SRL, in fallimento; - intimata - avverso la sentenza n. 788/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO. F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10923/2021 Numero sezionale 2314/2022 RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 15624/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Gallery S.r.l., a mezzo del liquidatore Rattà Luciano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento Gallery S.r.l. contro la sentenza dell’11 marzo 2021, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il Fallimento Gallery S.r.l. non svolge difese. CONSIDERATO CHE Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare, nonché 140 e 145 c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge fallimentare. RITENUTO CHE Il ricorso è inammissibile. Il primo mezzo lamenta che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento non sarebbe «risultato sufficiente a garantire l’instaurazione del contraddittorio nonché l’esercizio da parte del debitore del diritto di difesa»: ma è la stessa società ricorrente a riconoscere che:
«La notifica del ricorso del decreto è avvenuta sì, nel rispetto del dettato normativo ex art. 15, comma 3, l.f», il che già testimonia l’inammissibilità della censura, laddove denuncia una violazione di legge che essa stessa riconosce insussistente. Quanto poi all’assunto secondo cui sarebbe mancata «La notifica liquidatore della società debitrice ed ormai oggi fallita», presso il suo indirizzo, la censura non richiama a proposito l’autorità di Cass. 18 dicembre 2017, numero 30297, la quale ha ritenuto la validità di una notificazione eseguita presso il domicilio del liquidatore, ma non ha affatto affermato che una simile notificazione debba di regola essere effettuata.
F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10923/2021 Il secondo mezzo lamenta l’insussistenza dello stato di insolvenza, sul Numero sezionale 2314/2022Numero di raccolta generale 15624/2022 rilievo che il creditore era l’erario e che i crediti erariali avrebbero potuto Data pubblicazione 16/05/2022 essere contestati anzitutto perché prescritti ed eventualmente rateizzati: nel che la censura prescinde totalmente dalla ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, ed è perciò inammissibile, laddove questi ha osservato che la allegazione concernente i debiti erariali era del tutto generica «dato che non viene riportato alcun riferimento ai termini identificativi dei debiti erariali e alla loro eventuale prescrizione o avvenuto pagamento», e che, in ogni caso, l’assunto dell’insussistenza dello stato di insolvenza risultava smentito «dal fatto che i bilanci prodotti (e tra l’altro mai depositati al registro delle imprese nell’ultimo triennio, e dunque scarsamente attendibili), dimostrano una situazione di indebitamento che non si è in alcun modo ridotto negli anni, ma semmai incrementato, nonostante lo stato di liquidazione della società, e parallelamente una situazione in cui il patrimonio netto ha avuto un incremento crescente di segno negativo, rendendo del tutto implausibile l’allegazione della reclamante in ordine alla capacità della società di saldare i debiti erariali».
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis