Court quashes bankruptcy court ruling for failing to assess if late claim delay was due to non-imputable cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision dismissing a late bankruptcy claim filed by a bank. The lower court had rejected the claim solely because the creditor knew of the bankruptcy but missed the annual filing deadline. The Supreme Court held that the trial judge must concretely evaluate whether the delay was caused by factors beyond the creditor's control, rather than applying a rigid rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 ult. co. l.fall.; The trial judge must concretely assess the reasonableness of a late claim's delay, considering whether it stems from causes not imputable to the creditor, rather than automatically barring the claim upon knowledge of the bankruptcy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32247-2019 proposto da: FALLIMENTO MODA IN di CESARANO VINCENZA, in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMIDDIO PELUSO; - ricorrente - contro AKADI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di LEONE SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 48, presso lo studio dell'avvocato ANITA DI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO RADICE; F i r m a t o D a :
S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32247/2019 Numero sezionale 10043/2021 Numero di raccolta generale 15621/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 8027/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLA VELLA. Rilevato che:
1. il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento “MODA IN di Cesarano Vincenza”, proposta da Italfondiario s.p.a. – quale mandataria della Quintino Securitisation s.r.l., a sua volta cessionaria di BNL s.p.a. – contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda ultratardiva proposta in data 25/09/2015 per l’ammissione al passivo del credito di Euro 186.084,31 (di cui Euro 142.451,05 con prelazione ipotecaria ed Euro 43.633,26 al chirografo), in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2002 dalla Cesarano con la BNL, che nel 2008 aveva promosso procedura esecutiva immobiliare a suo carico nella quale era intervenuta, in data 31/10/2014, la curatela fallimentare; 1.1. nel corso del giudizio di opposizione si è costituita la AKADI s.r.l. quale mandataria di Leone SPV s.r.l., cessionaria di Quintino Securitisation s.r.l., ai sensi dell’art. 111 c.p.c; 1.2. il Tribunale, rilevato che lo stato passivo delle domande tempestive era stato dichiarato esecutivo in data 13/06/2013 e che il creditore non aveva ricevuto l’avviso ex art. 92 l.fall., pur avendo pacificamente aveva avuto notizia dell’intervenuto fallimento in data 31/10/2014, ha concluso che il creditore, «essendo venuto a conoscenza del fallimento a far data dal 31.10.14, non avrebbe comunque potuto proporre “in tempo utile” le proprie pretese, posto che l’esecutività dello stato passivo è stata Ric. 2019 n. 32247 sez.
M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32247/2019 Numero sezionale 10043/2021 Numero di raccolta generale 15621/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dichiarata con decreto del 13.06.13»; in altri termini, «non essendo intervenuta la proroga del termine ex art. 101, I comma LF, fino a 18 mesi, il creditore non avrebbe potuto agire diversamente da come ha fato, presentando cioè una domanda di ammissione ultratardiva, avvenuta nel caso di specie in data 25.09.15»; 1.3. la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la Akadi s.r.l. ha resistito con controricorso. 1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
2. il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, ult.co., l.fall. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo che il tribunale avrebbe dovuto accertare se, una volta venuto a conoscenza del fallimento, l’ulteriore ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva (nel caso di specie di circa un anno) fosse dipeso da causa a lui non imputabile (nel caso di specie difficilmente giustificabile poiché la banca aveva già da tempo attivato la procedura esecutiva immobiliare per quello stesso credito); esso ha invece omesso quella valutazione, da effettuare in concreto, caso per caso (Cass. 23975/2015), limitandosi ad affermare che nel momento in cui il creditore ha avuto certezza del fallimento non avrebbe più potuto rispettare il termine annuale per le domande tardive;
3. la censura è fondata, poiché la motivazione del decreto impugnato risulta palesemente in contrasto con la lettura dell’art. 101 ult.co. l.fall. da parte della consolidata giurisprudenza di questa Corte, per non aver proceduto alla valutazione circa l’imputabilità del ritardo; 3.1. anche di recente è tato invero ribadito che il giudice di merito deve valutare in concreto la ragionevolezza del ritardo, avuto riguardo al lasso di tempo necessario – a partire dall’acquisizione della Ric. 2019 n. 32247 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a :
S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32247/2019 Numero sezionale 10043/2021 Numero di raccolta generale 15621/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 conoscenza del fallimento, in mancanza di avviso ex art. 92 l.fall.
– per valutare l’opportunità (nel caso di specie scontata, in presenza di un immobile su cui gravava il muto concesso) di proporre insinuazione al passivo fallimentare (Cass. 12336/2021); 3.2. del resto, la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile del ritardo implica accertamento di fatti rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità solo se congruamente e logicamente motivato (Cass. 16103/2018; cfr. Cass. 19017/2017, 23302/2015, 20868/2013);
4. il decreto va quindi cassato con rinvio, per una nuova valutazione alla luce dei principi richiamati, oltre che per la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 Il Presidente Ric. 2019 n. 32247 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s