Italian Court dismisses appeal for non-notification of the appeal petition to the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Laura Petrilli against the Regional Court of Rimini inadmissible. The appellant had deposited the petition on March 12, 2021, but failed to formally notify the opposing party, the INPS, as required by procedural law. Consequently, the court ruled that the lack of notification rendered the appeal procedurally defective and barred its examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 c.p.c.; Art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to notify the opposing party, resulting in a declaration of inadmissibility without cost liability and a doubling of the uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6173-2021 proposto da: PETRILLI LAURA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PACI; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 325/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 6173/2021 RILEVATO CHE 1. con sentenza 8 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello di Laura Petrilli avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di ripristino della pensione sospesa dall'Inps a causa del mancato invio della situazione reddituale. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha omesso di notificare il ricorso, provvedendo soltanto al suo deposito il 12 marzo 2021;
2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza alcuna condanna alle spese in difetto di costituzione del contraddittorio e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 Il Preside st. (dott. Adri atti) DEPOSITATO IN CANCELLERIA og