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Ordinanza — n. 15546/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming retroactive rural property exemption based on late cadastral reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15546/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against regional tax commission decisions denying rural property exemptions. The taxpayer argued that a late cadastral reclassification should retroactively grant benefits, but the court held that such changes only apply from the date of the taxpayer's request. Consequently, the court ruled that the taxpayer could not claim exemptions for periods prior to the reclassification request.

Regesto Legislator

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Art. 109 DPR n. 917/1986; Cass. n. 26347/2021: Cadastral reclassification for rural property exemptions applies only from the date of the taxpayer's request, excluding retroactive benefits for prior periods.

Parole chiave

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cadastral reclassification rural property exemption tax appeal dismissal retroactive application ICI and IMU taxes riclassificazione di terreni non attribuzione a una zona zone rurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986
civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 stante la natura ricognitiva-dichiarativa e quindi retroattiva con riferimento alla fruizione dell'esenzione ICl/IMU della Ric.
Art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011
I. n. 106 del 2011
70 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26347 del 2021
Cass. n. 3226 del 2021
26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass. n. 3226 del 2021).
ord. n. 115 del 2015 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23571-2020 proposto da: PIO ROBERTO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA CASTALDI, NICOLA LEONE DE RENZIS SONNINO; - ricorrente - contro COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PHILIP LAROMA JEZZI; - controricorrente avverso la sentenza n. 180/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento per ICI ed IMU relativi agli anni 2010, 2011 e 2013; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente osservando che la nuova categoria catastale attribuita A/7 (mentre in precedenza era A/8) ha valore solo con decorrenza successiva alla presentazione della DOCFA, avvenuta in data 25 maggio 2015, mentre la domanda di ruralità risulta presentata in data 21 novembre 2011 e a quella data l'immobile era censito A/8 e quindi ex lege non avrebbe mai potuto godere dei benefici connessi alla ruralità, a prescindere dalla effettiva utiizzazione del bene.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Scandicci si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 stante la natura ricognitiva-dichiarativa e quindi retroattiva con riferimento alla fruizione dell'esenzione ICl/IMU della Ric. 2020 n. 23571 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- dichiarazione DOCFA con la quale viene proposto per un immobile il classamento A/7 anziché quello A/8. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (Cass. n. 26347 del 2021); in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass. n. 3226 del 2021).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che la nuova categoria catastale attribuita A/7 (mentre in precedenza era A/8) ha valore solo con decorrenza successiva alla presentazione della DOCFA, avvenuta in data 25 maggio 2015, mentre la domanda di ruralità risulta presentata in data 21 novembre 2011 e a quella data Ric. 2020 n. 23571 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- l'immobile era censito A/8 e quindi ex lege non avrebbe mai potuto godere dei benefici connessi alla ruralità, a prescindere dalla effettiva utiizzazione del bene - ha correttamente ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione ICl/IMU di un immobile in ragione della sua ruralità, sia necessaria l'attribuzione della relativa qualifica catastale (nella specie A/7) e che la rettifica della rendita catastale operi solo dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA e quindi solo per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'effettiva natura rurale del bene prima di tale dichiarazione.

Pertanto, ritenuta la infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 202. Il President