Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15537/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for failure to cite evidence and misapplies burden of proof rules on deductible costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15537/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying cost deductions. The taxpayer argued the tax authority failed to prove costs were non-deductible, but the court held the taxpayer bears the burden of proving the economic coherence of expenses. Furthermore, the appeal was dismissed because the taxpayer failed to include specific excerpts from their defense documents and submitted evidence within the appeal as required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 109, co. 5 T.U.I.R.; In tax disputes, the taxpayer must prove the existence, relevance, and economic coherence of deductible costs, and appeals must be self-sufficient by including all specific arguments and evidence cited in the lower court proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility burden of proof costs deductibility economic coherence autonomy of cassation appeal tax commission decision spese professionali tassazione delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
21686 del 2020); che il primo motivo è dunque infondato e non può essere accolto; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co.
Art. 109, co. 5 T.U.I.R.
3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovverossia dell'art. 109, co.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
21686 del 2020); che il primo motivo è dunque infondato e non può essere accolto; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovverossia degli artt.
Art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Art. 115 c.p.c.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
Direttiva 2006/112/CE
d.P.R. n. 633/1972
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017
Cass., V, n. 30936/2019
Cass., V, n. 30936/2019).
Cass. 14 novembre 2014, n. 29290
Cass. n. 7881 del 2016
Cass. n. 7881 del 2016; n.
Cass. n. 21446 del 2014
Cass. n. 211 del 2018
Cass. n. 21686 del 2020
211 del 2018 e Cass. n. 21686 del 2020); che il primo motivo è dunque infondato e non può essere accolto; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art.
Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 6350-2020 proposto da: ASARO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO DA CELANO 110, presso lo studio dell'avvocato DELL'AQUILA DAMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO IANNELLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di COMO; - intimata - avverso la sentenza n. 3337/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Asaro Massimiliano ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Como, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di non deducibilità di costi e genericità delle fatture; che il ricorso è affidato a due motivi; che l'Amministrazione ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO Che con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovverossia dell'art. 109, co. 5, T.U.I.R. e dell'art. 2697 c.c. per aver la CTR erroneamente applicato il principio dell'onere probatorio relativo all'inerenza dei costi dell'attività svolta e, segnatamente, per non aver accertato che detto onere compete all'Amministrazione ove si tratti di spese strettamente necessarie alla produzione del reddito ovvero fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale.

In materia questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al Ric. 2020 n. 06350 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017)» (cfr.

Cass., V, n. 30936/2019). In particolare, è stato precisato (di recente, 14 novembre 2014, n. 29290) che nel caso di esistenza di regolare fattura deve, in linea generale, ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire prova dell'indeducibilità, per non inerenza, del costo (cfr. Cass. n. 7881 del 2016; n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 5748 del 2010), ma ciò sempre che, come reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015, n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 9108 del 2012, n. 5748 del 2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di Iva, la fattura sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21 (v. anche, Dir. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, art. 226); già in passato questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, sicché l'amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa Ric. 2020 n. 06350 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018 e Cass. n. 21686 del 2020); che il primo motivo è dunque infondato e non può essere accolto; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovverossia degli artt. 49 d.lgs. n. 546/1992, 115 c.p.c. e 2697 c.c. e art. 109, comma 5, T.U.I.R., artt. 178, lett.

a) e 226, punti 6 e 7 della direttiva comunitaria 2006/112, artt. 28, 30, 54 bis e 55 d.p.r. n. 633/1972 per aver la CTR, pur a fronte della documentazione versata in atti, negato il diritto alla detrazione sulla scorta delle sole fatture, non avvedendosi che l'amministrazione finanziaria non si può limitare al loro esame, dovendo invece tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo a termini della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Il motivo non supera il vaglio di inammissibilità, per non aver il ricorrente riportato in seno al ricorso il contenuto delle argomentazioni, svolte nei precedenti scritti difensivi, e dei documenti offerti all'esame del Collegio d'appello. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, non può esimersi dal riportare testualmente nel ricorso i passi delle doglianze e gli elementi specifici che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017).

Dall'esame del contenuto della sentenza, a ben leggere, non risulta che il ricorrente abbia offerto alla CTR alcuna delle informazioni complementari che ora egli ritiene essere state disattese. Nel silenzio della sentenza, era Ric. 2020 n. 06350 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- pertanto suo onere dimostrare di aver offerto tali elementi all'esame della CTR, riportando gli stralci degli atti inerenti ai profili probatori all'interno del ricorso, non potendo a tal fine essere bastevole un loro generico richiamo (cfr. pagg. 10-11 del ricorso) senza specificazione delle parti degli atti in cui quelle argomentazioni erano state inserite nei giudizi di merito. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal