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Ordinanza — n. 15536/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming apparent lack of reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Paolo Taveggia's appeal against a Lombardy Regional Tax Commission decision regarding the burden of proof for non-existent transactions. The taxpayer argued the lower court's reasoning was merely apparent and violated procedural laws, but the Court found the decision's logic sound and complete. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. n. 546/1992: A judgment is not null for apparent lack of reasoning if the appellate court clearly explains the logical path taken to confirm the first-instance decision after critically evaluating the defense and evidence.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal procedure burden of proof non-existent transactions appellate review standards onere della prova del contribuente inchiesta per frode fiscale procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
— nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art.
Art. 111 Cost.
È noto come il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorra allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Costi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art.
Art. 13 DPR 115/2002
546/1992, dell'art. 132 c.p.c.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
— nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art.
art. 132 c.p
546/1992, dell'art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 1093 del 1947
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf.
Cass. n. 21257 del 2014
Cass. n. 4448 del 2014
Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.
Cass. S.U. n. 22232 del 2016
Cass. S.U. n. 14814/08
Cass. S.U. n. 642/15
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6307-2020 proposto da: TAVEGGIA PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ADELE DOMENICHELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4733/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Taveggia Paolo ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Milano, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di onere della prova per operazioni oggettivamente inesistenti; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Amministrazione ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c.

— nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. — motivazione insussistente o comunque apparente in ordine alle difese ed eccezioni svolte dal contribuente perché la motivazione, pur presente graficamente, sarebbe priva sia dei motivi di fatto e di diritto sottesi alla decisione assunta. È noto come il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorra allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Costi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, Ric. 2020 n. 06307 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origini lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che <d'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che <de decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. Giurisprudenza 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico Ric. 2020 n. 06307 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Tuttavia, questa Corte ha anche ripetutamente affermato che la motivazione per relationem è valida quando i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d'appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez.

V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicché deve considerarsi nulla — in quanto meramente apparente — una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez.

V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02). Nel caso di specie la sentenza impugnata rende merito del ragionamento complessivo seguito dalla CTR, congruo e scevro da vizi, come tale incensurabile in sede di legittimità. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; Ric. 2020 n. 06307 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R 115/2002_1a Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale