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Ordinanza — n. 15534/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment based on presumed income from unproven bank loan repayments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15534/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the taxpayer's claims that the Regional Tax Commission failed to examine specific documents regarding a loan repayment. The taxpayer argued the tax authority ignored assembly minutes and expert reports proving a €500,000 cash loan and subsequent repayment, which should have rebutted the presumption of hidden income. The court ruled that the lower court's core finding—that the taxpayer failed to prove the existence of the money used for the loan—remained valid and decisive, rendering the cited documents irrelevant to the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 2697, 2727 c.c.; When a taxpayer fails to prove the existence of funds used to justify presumed income, evidence of a loan's execution is irrelevant if the core finding of non-existence stands.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumed income tax bank loan repayment cash evidence burden tax assessment appeal inadmissible appeal provenance of funds Regional Tax Commission imposta sulle prestazioni in capitale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Questa affermazione non è in alcun modo censurata e vale di per sé a rendere comunque inattendibili e quindi non decisive (in riferimento al dedotto vizio di cui al n.5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.) le asserite risultanze della documentazione evocata dal contribuente;
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 41 d.P.R. 600/1973
Art. 44 d.P.R. 917/1986
Art. 2468 c.c.
Art. 2435 bis c.c.
art. 360 c.p
Questa affermazione non è in alcun modo censurata e vale di per sé a rendere comunque inattendibili e quindi non decisive (in riferimento al dedotto vizio di cui al n.5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.) le asserite risultanze della documentazione evocata dal contribuente;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21384-2020 proposto da: CAPORALE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TARANTO 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI LERNIA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO FRANCO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrentel/ - avverso la sentenza n. 2991/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 21384 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1.Antonio Caporale propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha ritenuto legittimi gli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di esso ricorrente per il recupero a tassazione, ai fini Irpef degli anni 2009 e 2010, di redditi presunti in base ad accertamenti bancari ex art. 32, n. 7, d.p.r. n. 600 del 1973, e non dichiarati. In particolare la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse mancato di dare prova dell'esecuzione "dell'ipotetico prestito" in favore della srl Calzaturificio Vip -società della quale il medesimo "era socio al 50% ed amministratore"- e dalla cui restituzione sarebbe derivato il denaro ritenuto dall'ufficio frutto di maggior reddito.

Ha affermato infatti che il contribuente aveva solo prodotto una scheda contabile attestante "le restituzioni che si assumono eseguite". Ha poi disatteso le risultanze della "perizia contabile giurata" prodotta dal contribuente in cui -ha evidenziato- veniva dato conto di versamenti effettuati in favore della società, in contanti, nel 2005, per complessivi €492.000,00 e della restituzione di tali versamenti avvenuta "nel 2008", dicendo che, in quell'anno, il contribuente "dichiarava redditi personali di modesta entità" e che il contribuente "non aveva saputo giustificare la provenienza ma nemmeno l'effettiva esistenza" del denaro ipoteticamente usato per il dedotto finanziamento alla srl e ha concluso che era da presumere che il versamento non fosse stato mai effettuato;

2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta -sotto la rubrica di "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonché dell'art.41 d.P.R. 600/1973 e 44 d.P.R. 917/1986 - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, relativo alla mancata prova da parte della Agenzia delle Entrate, di utili non contabilizzati dal Calzaturificio Vip srl che costitutiva il dichiarato e necessario presupposto logico dell'accertamento presuntivo. Omessa apparente ed illogica motivazione"-, che la CTR avrebbe trascurato il fatto che l'ufficio non aveva mai "neppure avviato un accertamento teso a verificare l'esistenza di utili extracontabili del calzaturificio Vip" ed avrebbe trascurato che l'ufficio non aveva comunque mai dimostrato la distribuzione di utili in favore di esso contribuente;

3. il motivo è inammissibile perché del tutto sconnesso rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Il ricorrente si riferisce ad un recupero a tassazione di ipotetici utili extrabilancio distribuiti dalla srl Calzaturificio Vip laddove la sentenza si riferisce al recupero a tassazione di redditi legalmente presunti individuati in esito ad accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600;

3. con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta -sotto la rubrica di "violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2468 e 2435 bis c.c. Omesso esame degli elementi di prova forniti dal Caporale in ordine alla effettiva sussistenza del prestito, fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Omessa insufficiente ed illogica motivazione"-, da un lato, che la CTR abbia omesso di esaminare il verbale di assemblea del Calzaturificio Vip del 10/5/2003, dal quale risulterebbe l'impegno di esso ricorrente ad effettuare un finanziamento in favore della società per C 500.000,000, la dichiarazione, in data 10/9/2014, resa dall'altro socio, Specchio Vincenzo, asseritamente ricognitiva dell'avvenuto versamento da parte del ricorrente nella casse della società di un finanziamento in contanti per C500.000,000 e della relativa restituzione "a partire dal 2008", la perizia contabile redatta dal dottor Paolo Lacidogna asseritamente riportante i versamenti effettuati da esso ricorrente e la relativa restituzione da parte della società.

Con il medesimo motivo il contribuente lamenta, dall'altro lato, il difetto di un'effettiva motivazione dell'affermazione fatta dalla CTR per cui esso contribuente non aveva giustificato la provenienza del denaro contante impiegato per il finanziamento della società;

4. il motivo è inammissibile perché le dedotte risultanze documentali che la CTR avrebbe trascurato di esaminare e il dedotto vizio di motivazione non attengono alla affermazione cardine della sentenza impugnata. Tale affermazione è quella secondo cui il finanziamento a favore della srl, dalla cui restituzione sarebbe derivata la disponibilità idonea a vincere la presunzione legale di maggior reddito derivante dagli accertamenti bancari, non era mai stato neppure eseguito perché il contribuente "sia in primo che in secondo grado di giudizio" non aveva saputo dimostrare "l'esistenza del denaro" ipoteticamente impiegato per quel finanziamento. Questa affermazione non è in alcun modo censurata e vale di per sé a rendere comunque inattendibili e quindi non decisive (in riferimento al dedotto vizio di cui al n.5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.) le asserite risultanze della documentazione evocata dal contribuente;

5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, dell legge 24 dicembre 422t, 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio ten