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Decreto — n. 15525/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via withdrawal ruling under CPC Articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15525/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed via a decree of extinction due to the appellant's formal withdrawal. GTB SRL voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment, citing the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court terminated the proceedings without addressing the merits of the dispute or ordering any costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's voluntary withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings voluntary abandonment Corte di Cassazione procedural termination no costs awarded condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

RETO RG 22978/2021 Roma, sul ricorso proposto da: GTB SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Uberto Miserendino e Luiso Francesco Paolo, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: LA RISORGENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Genova nr. 624/2021 depositata in data 3.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c