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Decreto — n. 15521/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 15521/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing a client against Banco di Napoli, submitted a written renunciation that met the procedural requirements of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further action was necessary and dismissed the case without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff renunciation procedural dismissal indennità di patrocinio omissione di soccorso spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

RETO RG 2050/2022 Roma, sul ricorso proposto da: MANFREDI FRANCO LEONARDO, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Salvemini, come da procura in atti RICORRENTE contro: BANCO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e PALUMBO GIUSEPPE (Palumbo Giuseppe_l INTIMATI avverso: tidì (i i il TPLI. ordinanza del Tribunale di Foggia depositata in data 23.09.2021) all'esito del procedimento N.R.G. 3532/2021-1 t,P i a IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,