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Decreto — n. 15518/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15518/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15518/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO RG 28354/2021 Roma, sul ricorso proposto da: LORUSSO PASQUA e LAGRECA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'Avv.to Sergio Casareale, come da procura in atti RICORRENTE contro: CALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 406/2021 pubblicata in data 31.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15518/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 406/2021 pubblicata in data 31.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

Parole chiave

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revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

RETO RG 28354/2021 Roma, sul ricorso proposto da: LORUSSO PASQUA e LAGRECA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'Avv.to Sergio Casareale, come da procura in atti RICORRENTE contro: CALCESTRUZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 406/2021 pubblicata in data 31.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, .1/7i