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Ordinanza — n. 15423/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor appeal dismissal due to lack of notification and procedural delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15423/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to dismiss the labor appeal due to procedural defects. The appellants argued that the district court violated their rights by dismissing the appeal without resolving the merits or ordering a new notification. The court ruled that in labor proceedings, the absence of notification renders an appeal inadmissible unless the defect is cured by the respondent's appearance or a judicial order for renewal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In labor proceedings, an appeal is inadmissible if the appeal and hearing date decree were not notified, as the lack of notification prevents the judge from setting a deadline for cure, unlike first-instance proceedings where notification merely initiates the adversarial process.

Parole chiave

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labor procedure lack of notification inadmissible appeal procedural delay cure of defects reasonable duration contradictory process impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
6 CEDU perché l’assenza di notifica sarebbe stata sanata dalla costituzione dell’appellato; - ha il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p
6 CEDU perché l’assenza di notifica sarebbe stata sanata dalla costituzione dell’appellato; - ha il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
6 CEDU perché l’assenza di notifica sarebbe stata sanata dalla costituzione dell’appellato; - ha il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6159 del 2018
Cass. n. 17368 del 2018
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, n.2903
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12060-2021 proposto da: GNOCCHI GIOVANNI, in proprio e legale rappresentante della SOCIETA' IREN ACQUA TIGULLIO SPA, ENZO MANGINI, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO BARABINO; - ricorrenti - contro CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SCAGLIA CARLO; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12060/2021 Numero sezionale 2882/2022 Numero di raccolta generale 15423/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 avverso la sentenza n. 1009/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 3.11.2020 ha dichiarato improcedibile l’appello avverso la sentenza del Medesimo Tribunale, Proposto da Gnocchi Giovanni in proprio e quale legale rappresentante della Iren Acqua Tigullio s.pa e di Mangimi Enzo nei confronti della Città Metropolitana di Genova; - per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Gnocchi Giovanni in proprio e quale legale rappresentante della Iren Acqua Tigullio s.pa e di Mangimi Enzo sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Genova; - Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.435 c.p.c. e 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello, senza decidere la causa nel merito, con violazione del diritto di difesa; la Corte avrebbe, invece, dovuto disporre la rinnovazione della notifica; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12060/2021 Numero sezionale 2882/2022 Numero di raccolta generale 15423/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost e dell’art. 6 CEDU perché l’assenza di notifica sarebbe stata sanata dalla costituzione dell’appellato; - ha il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111 Cost., comma 2, - al giudice di assegnare, ex art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c. ".

Tale principio è stato ribadito da successive pronunce di questa Corte, non solo in materia di lavoro, ma anche in materia di locazioni e perfino nell'ambito dei procedimenti camerali (cfr. Cass.n. 29870 del 2008; n. 1721 del 2009; n. 11600 2010; n. 9597 del 2011; n. 27086 del 2011; n. 20613 del 2013; n. 6159 del 2018). Si è in particolare precisato (Cass. n. 20613 del 2013) che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12060/2021 Numero sezionale 2882/2022 Numero di raccolta generale 15423/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Non solo non è consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata", ma l'improcedibilità dell'impugnazione, nelle controversie di lavoro, conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, trova giustificazione anche nell'esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso; ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 6159 del 2018; n. 17368 del 2018).

La circostanza della costituzione del resistente rileva solo nell’ipotesi di nullità della notifica, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art.291 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, n.2903)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12060/2021 Numero sezionale 2882/2022 Numero di raccolta generale 15423/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U