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Ordinanza — n. 15422/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of final enforceability of the debt order before bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15422/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Hubergroup Italia inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant challenged a bankruptcy court decision admitting a bank's privileged claim while treating their own debt as unsecured, arguing the debt order lacked final enforceability. The court ruled that a debt order without final enforceability under Article 647 of the Civil Procedure Code cannot oppose bankruptcy proceedings, rendering the legal ground for the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 647 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: A debt order lacking final enforceability before bankruptcy declaration cannot oppose the insolvency procedure, and appeals based solely on this defect are inadmissible.

Parole chiave

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final enforceability bankruptcy proceedings debt order inadmissible appeal privileged claim Code of Civil Procedure insolvency law diritto d'opzione

Disposizioni normative citate

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Art. 45 della legge fallimentare
Art. 647 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Art. 360-bis c.p.c.
Art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n.
Art. 642 c.p.c.
647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13
articolo 2770 c.c
in via chirografari a per l’importo di € 249.164,10 ed in via privilegiata ex articolo 2770 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 settembre 2018, n. 21583
1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza» (ex multissimis Cass. 3 settembre 2018, n. 21583).
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 645-2020 proposto da: HUBERGROUP ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SE.STA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO GRECO; - controricorrente - contro F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 645/2020 Numero sezionale 2308/2022 BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA, FALLIMENTO MARTANO Numero di raccolta generale 15422/2022Data pubblicazione 13/05/2022 EDITRICE SRL; - intimate - avverso il decreto n. 4419/2018 R.G. del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Hubergroup Italia S.p.A. ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento Martano Editrice Srl, di SE.STA Srl e della Banca Popolare Pugliese Scpa, contro il decreto del 25 novembre 2019 con cui il Tribunale di Lecce, provvedendo in accoglimento dell’impugnazione dello stato passivo fallimentare ad iniziativa di SE.STA Srl, ha ammesso la Banca Popolare Pugliese Scpa in via privilegiata per l’importo di € 9634,20 e Hubergroup Italia S.p.A. in via chirografari a per l’importo di € 249.164,10 ed in via privilegiata ex articolo 2770 c.c. per quello di € 1417,51, con compensazione integrale di spese. 2.

― Il Fallimento resiste con controricorso illustrato da memoria, mentre le altre intimate non spiegano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 45 della legge fallimentare, 647 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., o subordinatamente all’articolo 360, numero 4, c.p.c., per nullità del provvedimento impugnato, censurandolo per aver ammesso il credito al chirografo nonostante esso fosse portato da un decreto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 645/2020 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e divenuto definitivo prima del Numero sezionale 2308/2022Numero di raccolta generale 15422/2022 fallimento, tanto più che, in precedenza, il Commissario Giudiziale del Data pubblicazione 13/05/2022 Concordato preventivo Martano editrice Srl, nella relazione ex articolo 172 della legge fallimentare del 3 aprile 2017, aveva espressamente riconosciuto la natura ipotecaria del credito di essa ricorrente.

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c. Il Tribunale di Lecce si è difatti conformato al più che consolidato orientamento di questa corte secondo cui: «Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza» (ex multissimis Cass. 3 settembre 2018, n. 21583).

Ciò con la precisazione che l’inammissibilità ex articolo 360 bis c.p.c. concerne il rilievo, in generale, dell’esecutorietà di cui al citato articolo 647 c.p.c., nella specie mancante, e non della citata relazione del Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Martano Editrice Srl, relazione della quale ― con ciò rimanendo irrilevanti gli argomenti svolti dalla ricorrente nella memoria illustrativa ― non è menzione nel provvedimento impugnato, senza che il ricorso indichi quando e come la questione sarebbe stata sollevata, con conseguente inammissibilità di essa in questa sede per difetto di autosufficienza ai sensi del numero 6 dell’articolo 366 c.p.c. (sull’inammissibilità delle questioni non trattate nella sentenza impugnata, F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 645/2020 ove il ricorso difetti al riguardo di autosufficienza, v. tra le tantissime Cass. Numero sezionale 2308/2022Numero di raccolta generale 15422/2022 18 ottobre 2013, n. 23675). Data pubblicazione 13/05/2022 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, c