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Ordinanza — n. 15416/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of office defender's fee request due to insufficient proof of asset recovery attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15416/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, overturning the lower court's dismissal of the opposition to the office defender's fee liquidation. The lower court had rejected the request because the defender failed to deposit a negative real estate seizure report, despite arguing that a negative mobile seizure report and unsuccessful asset searches were sufficient proof of a serious recovery attempt. The Court ruled that the law does not require proof of the debtor's impossibility to pay, only that the defender demonstrated a serious and non-pretextual effort to recover the professional fee through available legal channels.

Regesto Legislator

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Art. 82, Art. 116 D.P.R. 115/2002; When liquidating office defender fees, it suffices to prove a serious and non-pretextual attempt to recover the credit, without requiring proof of the debtor's impossibility to pay.

Parole chiave

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office defender fees professional fee liquidation asset recovery attempt negative seizure report opposition to liquidation Cassation appeal legal costs allocation realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 82 D.P.R. 115/2002
Art. 116 D.P.R. 115/2002
A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di F i r m a t o D a :
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente aveva svolto un serio tentativo di recupero in via esecutiva del credito professionale, non potendo esigersi il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Art. 555 c.p.c.
Il pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti - mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.).
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 116 D.P.R. 115/2002
A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di F i r m a t o D a :
art. 555 c.p
Il pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti - mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass. 8359/2020
Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass.3673/2019).
Cass. 3673/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8836/2021 R.G., proposto da GIURIATO SILVIA, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ravazzolo, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA, in persona del Procuratore p.t.. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 1643/2021, depositata in data 25.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 1.

Con ordinanza n. 1643/2021, il tribunale di Padova ha respinto l’opposizione dell’avv. Silvia Giuriato avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di Marco Mainardi svolta nell’ambito di un giudizio penale. Il tribunale ha premesso che il difensore doveva dar prova di aver esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ritenendo ostativo per l’accoglimento della domanda che non fosse stato depositato il verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Silvia Giuriato propone ricorso in due motivi. Il Ministero della giustizia ha depositato controricorso, mentre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente aveva svolto un serio tentativo di recupero in via esecutiva del credito professionale, non potendo esigersi il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo. Il motivo è fondato. A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass.3673/2019). E’ generalmente considerato sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Nel caso che si esamina, il difensore sostiene di aver prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l’esito infruttuoso delle visure immobiliari, non potendo produrre alcun verbale pignoramento immobiliare negativo.

Il pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti - mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.). In mancanza di beni aggredibili, il pignoramento non ha luogo. Occorreva quindi provare, mediante la produzione delle visure, se il cliente non fosse titolare di consistenze immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata e stabilire se le ulteriori attività di recupero giustificassero la liquidazione del compenso.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 287 e 288, comma secondo, c.p.c., per aver il tribunale erroneamente disposto la correzione del provvedimento di rigetto dell’opposizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, senza che nella motivazione dell’ordinanza il giudice avesse dichiarato di volerle porre a carico del soccombente. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8836/2021 Numero sezionale 4574/2022 Numero di raccolta generale 15416/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale della causa. È accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Padova, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Padova, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C