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Ordinanza — n. 15415/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal for omitted examination of civil party's trial phase fee documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by lawyer Alessandro Pagnini against the Ancona Court of Appeal's refusal to liquidate his defense fees. The lower court had incorrectly concluded that the investigative phase was merely documentary without requiring a separate fee calculation. The Court found the lower court's decision flawed because it failed to examine the hearing transcript proving the existence of a civil party and the associated investigative phase, which legally entitled the lawyer to compensation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 82, comma 1 DPR 115/2002; Art. 12, comma 1 e 3, lett. c) DM 55/2014: The appellate court must examine all evidence submitted by the defense regarding the investigative phase; failure to consider a hearing transcript proving the civil party's participation constitutes a violation of law requiring the fee to be liquidated.

Parole chiave

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legal aid fees civil party rights investigative phase omission of evidence appellate procedure indennità di patrocinio risarcimento alle vittime di reati compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
c) del DM 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame del verbale d’udienza del 25.9.2019 innanzi alla Corte d’appello in cui si sarebbe proceduto all’esame della parte civile; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 82, comma 1 DPR 115/2002
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 dell’art.2233 c.c., con riguardo all’art. 82, comma 1 DPR 115/2002, dell’art.
Art. 12, comma 1 e 3, lett. c) DM 55/2014
82, comma 1 DPR 115/2002, dell’art. 12, comma 1 e 3, lett.
art. 380-bis c.p
art. 132 c.p
360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame del verbale d’udienza del 25.9.2019 innanzi alla Corte d’appello in cui si sarebbe proceduto all’esame della parte civile; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6920-2021 proposto da: PAGNINI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO BAIETTA; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato l'08/09/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con ordinanza dell’8.9.2020, la Corte d’appello di Ancona rigettò l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi proposta dall’Avv.

Alessandro Pagnini per l’attività difensiva svolta nel procedimento penale in favore della parte civile Maria Giacometti, ammessa al gratuito patrocinio; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito affermò che la fase istruttoria non doveva essere liquidata perché si era esaurita nella mera acquisizione di un documento ed erano state rese dichiarazioni spontanee dell’imputato; - per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello ha proposto ricorso l’Avv. Alessandro Pagnini sulla base di due motivi, privi di numerazione ma evincibili dal contenuto del ricorso (pag.4 e pag.6); - il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione”; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame del verbale d’udienza del 25.9.2019 innanzi alla Corte d’appello in cui si sarebbe proceduto all’esame della parte civile; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6920/2021 Numero sezionale 2880/2022 Numero di raccolta generale 15415/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 dell’art.2233 c.c., con riguardo all’art. 82, comma 1 DPR 115/2002, dell’art. 12, comma 1 e 3, lett.

c) del DM 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per aver la Corte di merito pretermesso l’esame della documentazione comprovante lo svolgimento della fase istruttoria nel corso del giudizio di appello; - i motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; - al ricorso per opposizione alla liquidazione della Corte d’appello era stata allegata la trascrizione del verbale del 25.9.2019, contenente le dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, assistita dall’Avv. Pagnini; - la Corte di merito non ha esaminato detto verbale, decisivo per il giudizio ed ha omesso di liquidare il compenso per la fase istruttoria, che, invece era dovuto al ricorrente, quale difensore della parte civile; - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in persona di altro magistrato;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3