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Ordinanza — n. 15414/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought to revise factual findings and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15414/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Aldo Pozzi's appeal inadmissible and ordered him to pay the opposing party's legal costs. Pozzi argued that the lower court failed to examine a decisive fact regarding his exclusive possession of shared land, citing specific civil code articles. The court rejected this claim, ruling that the appeal amounted to an impermissible request to revise the trial court's factual assessment and evidence evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when it seeks to revise the factual findings and the evaluation of evidence already conducted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal revision of facts evaluation of evidence exclusive possession co-ownership dispute proprietà esclusiva protezione del possesso divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 nn.
Art. 714 c.c.
Art. 1164 c.c.
Art. 1158 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6492/2021 Numero sezionale 4551/2022Numero di raccolta generale 15414/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6492/2021 R.G. proposto da: POZZI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE (DZNCMN41R11A294X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI ZENZO LUISA (DZNLSU69L71H501U) -ricorrente- contro POZZI PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANOLI RENZO (GNLRNZ54D15E443A) -controricorrente- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6492/2021 Numero sezionale 4551/2022 nonché contro Numero di raccolta generale 15414/2022Data pubblicazione 13/05/2022 POZZI ANNA GIULIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3556/2020 depositata il 30/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Aldo Pozzi ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, che – in accoglimento del gravame di Paolo Pozzi contro la sentenza del Tribunale di Sondrio – aveva respinto la sua domanda di usucapione di alcuni appezzamenti di terreno in comproprietà fra le parti; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che Aldo Pozzi assume l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 714, 1164, 1158 e 2697 c.c. e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata non avrebbe considerato la prova del suo possesso esclusivo, attraverso i documenti acquisiti agli atti, fra cui una lettera dell’11 agosto 1977; che Paolo Pozzi ha resistito, notificando un controricorso; che, in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; che il predetto motivo è inammissibile; che la censura si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6492/2021 Numero sezionale 4551/2022Numero di raccolta generale 15414/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 che, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto – in esito alle allegazioni in atti – che l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova del suo possesso esclusivo dei beni oggetto di causa, atteso che la manifestazione del suo intendimento risultava esplicitata solo a far data dal 5 maggio 2008 (attraverso l’intimazione alla controparte di sgombrare il terreno dalla legna ivi accatastata); che non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6492/2021 Numero sezionale 4551/2022Numero di raccolta generale 15414/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N