Cassation court dismisses appeal regarding lawyer's standing to oppose denial of state-funded legal aid for a client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's decision that the lawyer lacked standing to challenge the denial of legal aid for his client. The lower court ruled that only the client holding the right to appeal the denial could file an opposition, not the lawyer representing them. The Supreme Court affirmed this distinction, noting that while lawyers generally have standing to appeal procedural rejections of legal aid requests, they require a special power of attorney to do so under criminal procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 122 c.p.p.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A lawyer representing a party is not automatically legitimated to file an opposition against the rejection of legal aid admission unless they hold a special power of attorney as required by criminal procedure statutes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3103-2021 proposto da: CORSANO ALESSANDRO, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3103/2021 Numero sezionale 4598/2022 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, Numero di raccolta generale 15413/2022depositata Data pubblicazione 13/05/2022 il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’avv. Corsano Alessandro avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Dahous Jaouad, ritenendo che l’avvocato non fosse legittimato a proporre l’opposizione avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Corsano Alessandro, affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Milano. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’avv. Corsano Alessandro avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Dahous Jaouad, imputato nel giudizio di appello R.G.
App. n.1193/2019, già pendente dinanzi la Corte distrettuale ambrosiana. Quest’ultima, in particolare, ha ritenuto che il Corsano non fosse legittimato a proporre l’opposizione in proprio, essendo solo la parte titolare del potere di impugnare il provvedimento di diniego della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3103/2021 Il ricorso proposto da Corsano Alessandro è affidato ad un Numero sezionale 4598/2022Numero di raccolta generale 15413/2022 motivo. Data pubblicazione 13/05/2022 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente, essendo stata l’ordinanza impugnata comunicata via posta elettronica certificata in data 29.10.2020, come dichiarato dal ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso) ed il ricorso in Cassazione notificato in data 30.11.2020, ovverosia dopo il termine di venti giorni previsto dall’art. 99, comma quarto, del D.
P. R. n. 115 del 2002. Sul punto, è opportuno osservare che la norma da ultimo richiamata fa decorrere il termine dalla notificazione dell’ordinanza, a cura dell’ufficio, e non dalla sua comunicazione. Va dunque applicato il principio per cui, “In assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione … non rileva che la comunicazione … sia avvenuta in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 133, comma 2, c.p.c. (come modificato con l'art. 45, comma 1, lett.
b) del D. L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014) secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7154 del 22/03/2018, Rv. 647842; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5495 del 26/02/2019, Rv. 652992). L’unico motivo di ricorso è inammissibile, dovendosi ribadire che ”In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante” (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3103/2021 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354; conf. Cass. Sez. Numero sezionale 4598/2022Numero di raccolta generale 15413/2022 2, Sentenza n. 16424 del 30/07/2020, Rv. 658681).
Data pubblicazione 13/05/2022 Tale principio non è contraddetto dal precedente delle Sezioni Unite penali di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30181 del 24/05/2004 Cc. – dep. 12/07/2004, Rv. 228118), poiché esso, nell’ammettere la legittimazione sia del difensore dell'imputato o del condannato, sia di quello delle altre parti del processo, a proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva del reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile o rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio, subordina espressamente tale potere alla condizione che il predetto difensore sia munito di procura speciale a norma dell'art. 122 c.p.p.”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3103/2021 Numero sezionale 4598/2022 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Numero di raccolta generale 15413/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
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