Ordinanza — n. 15411/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAR I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7464/2021 Numero sezionale 4556/2022 Numero di raccolta generale 15411/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Maria Rita Mercurelli propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la sua impugnazione contro la decisione del Tribunale di Tivoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 c.c, art. 378 c.p; Ordinanza — n. 15411/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente ripetitiva degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7464/2021 R.G. proposto da: MERCURELLI MARIA RITA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TESTA CORRADO (TSTCRD67E12L182Q) -ricorrente- contro MERCURELLI PATRIZIA, MERCURELLI GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3799/2020 depositata il 28/07/2020. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7464/2021 Numero sezionale 4556/2022 Numero di raccolta generale 15411/2022Data pubblicazione 13/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Maria Rita Mercurelli propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la sua impugnazione contro la decisione del Tribunale di Tivoli.
Quest’ultimo aveva disatteso le domande attoree nei confronti della sorella Patrizia e del padre Giuseppe, volte ad ottenere il riconoscimento di una situazione di compossesso di tre immobili, in comproprietà fra le parti, oltre al pagamento di un’indennità mensile di occupazione fino all’effettiva immissione nel possesso; che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il possesso dei beni controversi da parte di Patrizia Mercurelli, a fronte della corrispondenza da ella prodotta, che avrebbe attestato un possesso attuale in capo alla controparte; che Patrizia e Giuseppe Mercurelli sono rimasti intimati; che, in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; che il motivo è inammissibile; che la Corte d’appello ha effettuato un apprezzamento complessivo del fatto, reputando non conseguita la prova del possesso esclusivo attuale dei beni controversi, a fronte della corrispondenza inter partes; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7464/2021 Numero sezionale 4556/2022Numero di raccolta generale 15411/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019); che tale attività non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente ripetitiva degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7464/2021 Numero sezionale 4556/2022 Numero di raccolta generale 15411/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
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