Cassation court allows jurisdictional appeal, ruling Alessandria court competent over contract forum clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the jurisdictional appeal filed by the plaintiff against the Alessandria Tribunal's decision to transfer the case to Genoa. The plaintiff argued that the contract forum clause designated Genoa, while the defendant claimed the contract was concluded in Alessandria, invoking the forum contractus rule. The court held that the defendant failed to specifically contest the applicability of the forum contractus criterion, thereby failing to meet the burden of proof required to override the plaintiff's established jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.: In cases of derogable territorial jurisdiction where multiple criteria coexist, the burden falls on the defendant to specifically contest each criterion and provide factual proof; failure to do so results in the rejection of the incompetence exception and confirmation of the plaintiff's designated forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14977-2021 proposto da: IMPRESA EDILE CAMBREA ROCCO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore DOMENICO CAMBREA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI N. 44, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA STOPPANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO RAZZABONI; - ricorrente - contro TICA S.A.S. di AGOSTI GEOM. FLAVIO LUIGI in persona del socio accomandatario, legale rappresentante pro tempore e amministratore unico FLAVIO LUIGI AGOSTI, elettivamente domiciliata in GENOVA, VIA XX SETTEMBRE N. 20/81, presso lo studio dell'avvocato FABIO BAJETTO che la rappresenta e difende;
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14977/2021 Numero sezionale 2885/2022 Numero di raccolta generale 15393/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 321/2021, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - la società Tica S.a.s di Agosti Flavio Luigi propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo dell’importo di € 12.200,00, emesso dal Presidente del Tribunale di Alessandria in favore dell’Impresa Edile Cambrea Rocco S.r.l. per il pagamento di somme per i lavori svolti in esecuzione del contratto di subappalto concluso inter partes; - la Tica S.a.s di Agosti Flavio Luigi eccepì l’incompetenza dell’adito Tribunale in favore di quello di Genova; - l’eccezione di incompetenza si fondava sulla clausola contenuta nell’art. 8 del contratto di subappalto, il quale prevedeva che “il foro competente è quello di Genova”; - si costituì l’Impresa Edile Cambrea Rocco S.r.l. eccependo che predetta clausola non sarebbe stata attributiva di competenza esclusiva al foro di Genova, invocando invece l’applicazione del forum contractus ex art. 20 c.p.c.; - il Tribunale di Alessandria accertò che il contratto era stato concluso in Alessandria e dichiarò la competenza del Tribunale di Genova, revocando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto; - ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’Impresa Edile Cambrea Rocco S.r.l. sulla base di tre motivi; - ha resistito con controricorso la Tica S.a.s. Di Agosti Geom.
Flavio Luigi; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14977/2021 Numero sezionale 2885/2022 Numero di raccolta generale 15393/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Giuseppe Locatelli, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Alessandria; - le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1182 e 1326 c.c. e dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale di Alessandria errato nella determinazione del foro competente, avendo ritenuto la liquidità del credito requisito essenziale per l’applicazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c.; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.20 e 38 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver omesso il Tribunale di dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo poiché mancante della contestazione relativa all’applicabilità del criterio del forum contractus invocato da controparte e dunque incompleta; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c. e l’art. 1182 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il Tribunale errato nel ritenere illiquido il credito azionato in via monitoria; il ricorso è fondato; la controversia ha ad oggetto diritti di obbligazione, per i quali la competenza territoriale va determinata ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il quale prevede che “per le cause relative a diritti di obbligazione è F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14977/2021 Numero sezionale 2885/2022 Numero di raccolta generale 15393/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”; il Tribunale, pur avendo accertato che il contratto è stato concluso presso la sede della Cambrea, in Alessandria, (“il che confermerebbe la competenza di questo Tribunale”; pag. 5 dell’ordinanza), ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Genova; secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la disciplina dell’art. 38 c.p.c. comporta che, in tema di competenza territoriale derogabile per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata restando definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (Cass., sez.
VI, ord.15996/2011; Cass., sez. VI, ord. 21253/2011 e Cass., sez. VI, ord. 17020/2011). Il Tribunale di Alessandria, innanzi al quale era radicata la propria competenza sulla base del forum contractus, ha erroneamente declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Genova; il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto accolto; - la sentenza impugnata va cassata a va dichiarata la competenza del Tribunale di Alessandria, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; - le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;
P.Q.M.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14977/2021 Numero sezionale 2885/2022 Numero di raccolta generale 15393/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.
Spese nel merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E