Cassation appeal dismissed for late filing; private postal notification deemed valid but appeal missed six-month deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the tax agency's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the appeal inadmissible. While the lower court ruled the private postal notification invalid, the Supreme Court corrected this reasoning by affirming the notification was valid under EU directives. However, the appeal was ultimately rejected because the taxpayer failed to prove the appeal was filed within the mandatory six-month deadline following the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Cass. SU n. 299/2020: A notification by a private postal operator without specific authorization is valid if the state cannot demonstrate an objective obstacle, and the six-month appeal period runs from the date of legal certainty regarding receipt or service, not merely from the date of dispatch.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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e ORDINANZA sul ricorso 19092-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro COMPAGNIA MEDITERRANEA TURISMO (COMET SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dull'avvoutto SALVATORE RULL - controricorrente - avverso la sentenza n. 1622/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIOANALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 19092 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 19092/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro Compagnia Mediterranea per il turismo, impugnando la sentenza resa dalla CTR della Calabria ,sez distaccata di Reggio Calabria, indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado per inesistente della notifica in quanto effettuata a mezzo poste private. La parte intimata si è costituita con controricorso.
L'Agenzia ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 del dlgs 261/1999,dell'art 1 comma 57,Iett b) I. 124/2017,dell'art 16 del dlgs 546/1992 e degli art 156,160 e 291 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c per avere ritenuto inesistente la notifica pur a fronte della regolare costituzione della contribuente a CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private. La censura va rigettata, confermando il dispositivo, ma correggendo la motivazione. Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:"in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a ,., fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass.
SU n. 299 del 2020). Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, ma non per questo risulta meritevole di cassazione. Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato:
Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass.n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio-cfr.Cass. n .7774/2020-.
Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d'ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass.
SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Infatti, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado della CTP pubblicata il 31.12.2008 non vi è alcun elemento certo comprovante la data di spedizione dell'atto di appello risultante dal un prospetto prodotto non rappresenta un elemento certo essendo la società Sali Post priva di potere certificatorio. Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla data di notifica dell'appello, e conseguentemente difetta la prova della sua tempestività.
La costituzione della società appellata ,come del resto, si dà atto da parte dell'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione è avvenuta solo il 14.11.2017 ben oltre il termine lungo di un anno e 45 giorni ( ad 327 c.p.c. applicabile ratione temporis ai ricorso antecedenti al luglio del 2009). Sulla base di quanto su esposto il ricorso in appello era dunque inammissibile per tardività. Le superiori considerazioni rendono dunque infondate le censure proposte dalla parte ricorrente risultando corretta nel dispositivo la dichiarata inammissibilità dell'appello per causa diversa da quella prospettata dalla CTR- inesistenza della notifica compiuta a mezzo posta privata- in ragione della sua tardività e non dell'inesistenza della notifica effettuata a mezzo poste private.Le spese della presente fase vanno compensate tenendo conto che l'orientamento espresso dalle S.U. si è formato successivamente alla proposizione del presente ricorso.