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Ordinanza — n. 15359/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax commission decision for insufficient reasoning and mere adoption of first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15359/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision, which merely adopted the first-instance judgment without independent analysis. The taxpayer argued the appeal lacked specific reasoning regarding bank transactions, while the tax agency claimed the lower court's review was sufficient. The court ruled that the appeal was null because the second-instance decision failed to demonstrate it examined the taxpayer's defenses or provided a substantive legal basis for its reversal.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: A regional tax commission's decision is null if it merely adopts the first-instance judgment without independently analyzing the taxpayer's arguments and evidence.

Parole chiave

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tax appeal reasoning relationem nullity regional tax commission independent analysis required taxation procedure defects motivi di cassazione rettifiche finanziarie procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell'art.132 c.p.c., comma 2, n.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
600 del 1973, art. 32, l'importo di Euro 488.805,00.
art. 360 c.p
La ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 118 disp. att. c.p
36 e 61, nonché dell'art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22022 del 2017
Cass. n. 15884 del 2017
Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016
Cass. n. 9097 del 2017
22232 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 9097 del 2017, Cass.
Cass. n. 13977 del 2019
9097 del 2017, Cass. n. 13977 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9914-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro SONDRA ARENA SERAFINA; - intimata - avverso la sentenza n. 4094/3/2018 della COMMISSION TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 09914 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9914/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: 'Agenzia delle entrate notificava a Arena Serafina Sondra avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2009, a seguito del controllo dei conti correnti dalla stessa intrattenuti e ritenendo non giustificate diverse operazioni, veniva recuperato a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, l'importo di Euro 488.805,00. Il ricorso proposto dalla contribuente contro il suddetto atto impositivo veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone.

La Commissione tributaria regionale della Calabria„ con sentenza in data 4094/2018, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado limitatamente alla statuizione del recupero Iva. La CTR per gli aspetti che qui interessano, dopo aver rilevato che il primo giudice aveva svolto una verifica in ordine ai prelievi e ai versamenti sprovvisti di causale, affermava di condividere e far proprie le valutazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto l'illegittimità della pretesa tributaria. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione cui non replica la contribuente che resta intimata.

La ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell'art.132 c.p.c., comma 2, n. 4). Sostiene in particolare che la motivazione della sentenza impugnata era mancante e/o apparente, essendosi la CTR limitata a riportare per la quasi totalità della parte motiva il contenuto della decisione di primo grado senza effettuare un'analisi dettagliata delle operazioni e dei documenti giustificativi delle stesse. Con un secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'artr 32 del D.P.R. 600/1973 e dell'ad 2697 c.c. in relazione all'art 360 primo cmma nr i 3 c.p.c.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che il contribuente non aveva fornito - come richiesto da consolidata giurisprudenza - specifica prova circa l'irrilevanza reddituale per ogni singola movimentazione bancaria contestata. Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. La sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR afferma di condividere e far proprie le valutazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto l'illegittimità della pretesa tributaria, ritenendo che la decisione impugnata avesse svolto una analisi rigorosa in ordine ai prelievi ed ai versamenti sprovvisti di causale si pone in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, compendiabile nei seguenti principi di diritto: "Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello" (Cass. n. 22022 del 2017); "In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. n. 15884 del 2017). tale vizio di motivazione incorre la decisione della CTR che, a fronte dei motivi di gravame articolati dall'Ufficio, riportati in ricorso , si è limitata ad esprimere mera adesione alla pronuncia di primo grado, senza illustrare le critiche mosse dall'appellante nei confronti della decisione impugnata né comunque esaminarle e valutarle in sentenza.

La pronuncia impugnata, nella parte in cui afferma di condividere l'analisi rigorosa verifica in ordine ai versamenti ed ai prelievi incorre nel vizio di motivazione apparente in quanto tali asserzioni non si palesano idonee a rendere percepibile, in relazione alla fattispecie concreta, il fondamento della decisione, trattandosi di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarle con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., n. 22232 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 13977 del 2019). In conclusione, in accoglimento del ricorso, assorbito il secondo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria , in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul