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Decreto — n. 15352/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15352/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15352/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO RG 597/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CLQ- UDD1N AFTAB, rappresentato e difeso dall'Avv.to Guendalina Garau, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 254/2020 pubblicata in data 23.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15352/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 254/2020 pubblicata in data 23.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

Parole chiave

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diritto a un difensore revoca dell'opposizione desistenza dall'azione revoca del gratuito patrocinio omissione di soccorso spese di difesa
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Testo completo

ETO RG 597/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CLQ- UDD1N AFTAB, rappresentato e difeso dall'Avv.to Guendalina Garau, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Cagliari nr. 254/2020 pubblicata in data 23.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA ciggi, A3fr i ti