Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15351/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, ruling the procedural extinction is valid under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15351/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal dismissed due to the applicant's formal withdrawal of the lawsuit. The applicant, S. I. H. O. O., had previously filed a recourse against a first-instance judgment issued by the Venice Tribunal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's voluntary withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, provided the withdrawal is timely and compliant with statutory requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure procedural dismissal voluntary withdrawal condono delle spese procedurali spese accessorie anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO RG 161/2021 Roma, sul ricorso proposto da: S IHON OSAGIE DOMINION, rappresentato e difeso dall'Avv.to Elisabetta Frate, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Venezia del 10.12.2020 reso all'esito del procedimento N.R.G. 13006/2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. fI Coordi ator Pr . Giaci DEPOSITATO IN Cf,..IrELLERIA oggi, A