Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15350/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 15350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Tecnoelettra Srl, withdrew the appeal against the Second Instance Court's judgment against the respondent, As Labruna Srl. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of suit filed by the appellant with the requisite formalities results in the extinction of the proceedings, obviating the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of suit extinction of proceedings Code of Civil Procedure appellant's withdrawal termination of litigation diritto a un difensore spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

O RG 32079/2021 Roma, sul ricorso proposto da: ) TECNOELETTRA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo 1e Stefano Peconi, come da procura in atti ( t',0,194A RICORRENTE contro: AS LABRUNA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza nr. 1125/2021 della Corte di Appello d" Bres laipubblicata in data 10/05/2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • rdinatore Pres. L i Lombardo' DEPOSITATO IN CANCELLERIA ( 2 ì, IL CA