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Decreto — n. 15349/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 15349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, AGMIN SRL, voluntarily renounced the lawsuit against KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, citing the procedural requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further action on costs was necessary due to the lack of defensive activity by the opposing party.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary renunciation procedural dismissal abbandono del procedimento condono delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

O RG 17323/2021 Roma, sul ricorso proposto da 5 3 (»< AGMIN SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Alban, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore 3 Dx.71tibr(- o ECOILMORICORRENTg avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 725/2021 pubblicata in data 31.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi, I