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Decreto — n. 15346/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for procedural extinction due to lack of defense activity by the Public Prosecutor.

Numero d'incarto Decreto — n. 15346/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct via decree because the Public Prosecutor failed to engage in any defensive activity. The appellant argued for the continuation of the case, but the court found the procedural requirements for extinction under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure were met. Consequently, the judgment was nullified regarding costs, and the case was formally closed without further hearing.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinct by decree if the opposing party, specifically the Public Prosecutor, fails to exercise any defensive activity, thereby satisfying the statutory conditions for extinction.

Parole chiave

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procedural extinction Public Prosecutor lack of defense Code of Civil Procedure decreto di estinzione nullity of costs Italian law desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l.
art. 391 c.p
al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare Adelaid Amendola DEPOSiTATO !N CANCELLERiA Oggi, .,159()Z2.