Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15343/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal for insufficient specific motivation of cadastral reclassification. The agency's generic reasoning was rejected due to lack of concrete factors. The court upheld the regional commission's decision requiring detailed justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15343/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's rejection of a taxpayer's challenge to a cadastral rent revaluation. The agency argued the lower court's decision was adequately motivated, but the taxpayer contended the reasoning was too generic, failing to specify concrete factors affecting the specific property. The court ruled that the law requires a rigorous, specific, and rational motivation detailing the exact elements influencing the reclassification of that particular unit, rejecting the agency's broad reference to general market ratios.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The administrative act reclassifying a property must provide a rigorous, specific, and rational motivation detailing the concrete elements affecting that specific unit, rather than relying on generic references to general market ratios or microzone averages.

Parole chiave

Generato dall'IA
cadastral reclassification tax appeal dismissal administrative motivation specificity requirement property valuation stima fiscale immobiliare valore limite di stima valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004
civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge Ric.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 cod. civ.
311 del 2004, nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 cod. civ., in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.
art. 2697 cod. civ
311 del 2004, nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 cod. civ., in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 25960 del 2018
7665 del 2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018).
Cass. nn. 23792 del 2018
Cass. nn. 22900 del 2017
Cass. SU n. 7665 del 2016
13-04-2022 -5- colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665 del 2016: nello stesso senso Cass.
Corte Costituzionale n. 249 del 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23102-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CAPPELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA CHIABOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BONAIUTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 880/8/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di alcuni immobili siti nella microzona 20 della città di Roma (Salario-Trieste) ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia della entrate osservando che non può ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di riclassamento che, come nella specie, faccia esclusivamente riferimento in termini generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale della microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali mentre l'atto dovrebbe contenere l'indicazione degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona e di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge Ric. 2021 n. 23102 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- n. 311 del 2004, nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 cod. civ., in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.

Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.

Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019). Ric. 2021 n. 23102 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019). In effetti, l'art. 3, comma 154, lett. e) , della legge n. 662 del 1996, stabilisce espressamente che, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie, si tenga contemporaneamente conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita.

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare;

c) delle specifiche caratteristiche dell'immobile oggetto di nuovo classamento (Cass.n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019). Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del Ric. 2021 n. 23102 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto (Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018; 17413 del 2018; 17412 del 2018; 8741 del 2018); e ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018; 22900 del 2017; 3156 del 2015).

Inoltre, secondo le sezioni unite, l'Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si Ric. 2021 n. 23102 sez. MT - ud. 13-04-2022 -5- colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665 del 2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960 del 2018; 23792 del 2018). Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», evidenziando però che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».

La Commissione Tributaria Regionale si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi laddove - osservando che non può ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di riclassamento che, come nella specie, faccia esclusivamente riferimento in termini generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale della microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali mentre l'atto dovrebbe contenere l'indicazione degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona e di come essi incidano sul diverso Ric. 2021 n. 23102 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -6- classamento della singola unità immobiliare - ha rilevato la genericità della motivazione esposta nell'atto impugnato e l'ha conseguentemente valutata inadeguata, evidenziando che sarebbe stata necessaria una motivazione che tenesse conto delle specifiche caratteristiche dei singoli immobili, che invece non sono state oggetto di analisi da parte dell'atto oggetto di impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente rigettato; possono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutte i gradi del giudizio, in ragione dell'assenza, al momento della proposizione del ricorso, di precedenti specifici riguardanti il caso di specie.

PQM rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giud