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Ordinanza — n. 15340/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for failure to apply automatic valuation rules when individual property values were missing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15340/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that rejected a taxpayer's request for automatic valuation. The taxpayers had declared a single cumulative value for eight properties in a deed, while the tax authority attempted to apply automatic valuation rules requiring individual property values. The court held that the automatic valuation provision under Article 52 of D.P.R. 131/1986 cannot apply when a deed involves multiple properties and only a total value is declared, as this prevents the necessary comparison between automatic and cadastral values. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 52 D.P.R. 131/1986; The automatic valuation criterion for registration tax applies only when the deed concerns a single property with a specific declared value, and cannot be used when multiple properties are involved with only a cumulative total value declared.

Parole chiave

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automatic valuation registration tax cumulative property value declaration cadastral rent requirement multiple properties deed tax authority assessment power valore ufficiale stima fiscale immobiliare stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 52 D.P.R. 131/1986
Art. 366 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
art 366 c.p
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivi cui resistono i contribuenti con controricorso eccependo l'improcedibilità del ricorso per violazione dlel'art 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez.L, 2 ottobre 2014, n. 20828
Cass. n. 1309 del 2015
Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, in esso il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali sprovvisti di rendita catastale" (Cass. n. 1309 del 2015;
Cass. n. 22207 del 2011
Cass. n. 22207 del 2011).
Cass. n. 5543 del 2013
Cass. n. 7417 del 2013
22207 del 2011;Cass. n. 7417 del 2013;
Cass. n. 14409 del 2013
Cass. n. 14409 del 2013; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3318-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAMPAGNA VINCENZO, ALLEVI MARIA PIA, CAMPAGNA LUCA, CAMPAGNA ANTONIO, GROTTOLA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentati e difesi dagli avvocati ELISA FAENZA, FEDERICO FONZI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1977/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 03318 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 3318/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR dell'Emilia Romagna con sentenza nr 1977/2019 rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Rimini con la quale era stato accolto il ricorso di Maria Pia Allevi, Antonio Campagna e Ferriero Campagna avverso l'avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro emesso per l'anno di imposta 2012. Il Giudice di appello rilevava che in sede di divisione del compendio immobiliare costituito da 8 unità l'applicazione della valutazione automatica su base catastale prevista dall'art 52 del D.P.R. nr 131/1986 doveva ritenersi corretta non essendo richiesto né a livello normativo né a livello di prassi una valutazione separata dei singoli beni.

Osservava che come già in altri casi analoghi si era dato rilievo alla volontà negoziale qualora come nella specie con semplici calcoli matematici era possibile individuare il valore dei singoli beni. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivi cui resistono i contribuenti con controricorso eccependo l'improcedibilità del ricorso per violazione dlel'art 366 c.p.c. e dell'art 369 secondo comma nr 2 comma nr 2 c.p.c. In primo luogo va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dai controricorrenti i quali si dolgono della mancanza di dati identificativi della sentenza contro la quale l'Amministrazione avrebbe inteso promuovere il ricorso per cassazione il che avrebbe reso l'individuazione dell'atto impugnato particolarmente gravosa anche in relazione alla mancata indicazione del deposito della snetenza.

Per questa Corte la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello (Cass., sez.L, 2 ottobre 2014, n. 20828).

Le medesime considerazioni valgono anche per il giudizio di legittimità, sicché, proprio in base alla lettura del ricorso per cassazione emerge che l'impugnazione si riferisce alla decisione nr 1977 pronunciata in data 12.9.2019 la cui motivazione è trascritta nel ricorso per cassazione ed è stata prodotta in copia autentica. Il motivo è fondato. Non è circostanza contestata, rilevabile anche dal contenuto della sentenza impugnata, che i contribuenti ebbero a fornire con l'atto notarile del 29.12.2011 relativo alla divisione di 8 unità immobiliari una valutazione cumulativa del valore dei beni.

Questa Corte ha precisato che: "In tema di imposta di registro, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, laddove prevede l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, precludendo il potere di accertamento dell'ufficio del registro in ordine agli atti che li riguardano, presuppone che il cespite oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene, così da permettere il rapporto tra il valore automatico e catastale. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto l'atto da registrare più immobili, in esso il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali sprovvisti di rendita catastale" (Cass. n. 1309 del 2015;

Cass. n. 22207 del 2011). Ne consegue che presupposto indispensabile perchè trovi applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, per la valutazione automatica del valore degli immobili e per il conseguente limite al potere di accertamento dell'Ufficio è la duplice circostanza: (a) che il cespite oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale e b) che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene in sè, così da consentire di apprezzare il fondamento del rapporto tra valore automatico e catastale. La disposizione, invece, non può trovare applicazione quando nell'atto da registrare, riguardante più immobili, come nella specie, il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali non muniti di rendita (Cass.n. 5543 del 2013, Cass. n. 22207 del 2011;Cass. n. 7417 del 2013;

Cass. n. 14409 del 2013; Cass. n. 1309/20152018 nr 9477; 2018 nr 20245.). La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame, La CTR provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Emilia Romagna , in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittim