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Ordinanza Interlocutoria — n. 15337/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders integration of missing co-defendants in tax liability case under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15337/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal to remove co-defendants from a tax liability case involving an association and its board members. The Regional Tax Commission had previously ruled that only the association was liable because the board members lacked proof of acting on its behalf. The court held that since the original trial included other board members, the current proceedings must also include them to ensure a complete adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 38 c.c.; Art. 2697 c.c.: The court must integrate the adversarial proceedings with all parties involved in the original trial to ensure procedural regularity before ruling on the merits.

Parole chiave

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tax liability association members co-defendants adversarial proceedings Cassazione ordinanza fiscal sanctions commercial activity diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 38 c.c.
09-03-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 2697 c.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
09-03-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10575-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CINOPRI BRUNO, PORCARI VANESSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell'avvocato MICHELE VENTURIELLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNA MARCONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8679/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava all'Associazione Sportivo Dilettantistica Parco Tivoli (in prosieguo: «Associazione»), individuando quali coobbligati destinatari dell'atto anche tutti i membri del Consiglio Direttivo (Vanessa Porcari, Bruno Cinopri, Anna Di Paolo, Diego Porcari, Alberto Porcari e Virginio Petrini), avviso di accertamento con il quale, riconoscendo la natura commerciale dell'attività svolta dall'ente, recuperava a tassazione per l'anno 2010 maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, irrogando le relative sanzioni.

Contro tale atto impositivo l'Associazione e gli associati componenti del Consiglio Direttivo proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 10 dicembre 2018, accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'avviso di accertamento nei soli confronti dell'Associazione. Osservava, in particolare, che l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova che gli associati nei cui confronti era stato emesso l'atto impugnato avessero agito in nome e per conto dell'Associazione, non essendo rilevante la mera titolarità della rappresentanza dell'Associazione o la carica sociale ricoperta, bensì l'attività negoziale svolta per conto della stessa.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Vanessa Porcari e Bruno Cinopri resistono con controricorso. Ric. 2020 n. 10575 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. I controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ.

Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell'attività negoziale svolta dai componenti del Comitato Direttivo per conto dell'Associazione essendo sufficiente dimostrare il ruolo rivestito dal soggetto all'interno dell'ente ed il mancato adempimento degli obblighi fiscali. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di merito si è svolto anche nei confronti degli altri associati Anna Di Paolo, Diego Porcari, Alberto Porcari e Virginio Petrini, nei confronti dei quali deve pertanto essere integrato il contradditorio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Anna Di Paolo, Diego Porcari, Alberto Porcari e Virginio Petrini nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022. Il Presidente Luio Napol