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Ordinanza — n. 15298/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal where taxpayer failed to prove receipt of tax notice sent via registered mail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15298/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Simona Temperini's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision upholding the tax agency's assessment. Temperini argued the notice was invalid due to lack of proof of delivery, while the Agency claimed it was sent via registered mail. The court ruled that the burden of proof lies with the recipient to demonstrate the absence of the document when the sender merely alleges its mailing.

Regesto Legislator

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Art. 36 ter d.P.R. 600/73; Legge 241/90; Art. 2697 c.c.: When a tax authority alleges an act was sent via registered mail, the recipient bears the burden of proving the envelope did not contain the act.

Parole chiave

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burden of proof tax registered mail notification tax assessment validity administrative procedure Cassazione Roma comunicazione fiscale notificazione viziata differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 ter d.P.R. 600/73
la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la Ctr abbia violato "l'art. 36 ter d.P.R. 600/73, la legge 241/90 e l'art.
Legge 241/90
600/73, la legge 241/90 e l'art.
Art. 2697 c.c.
600/73, la legge 241/90 e l'art. 2697 c.c." col ritenere avvenuta la notifica dell'avviso malgrado che l'Agenzia si fosse limitata ad allegare che tramite la ricordata raccomandata era stato inviato proprio quell'atto senza tuttavia dare alcuna prova della verità di tale allegazione;
Art. 13 comma 1-quater del testo unico DPR 30 maggio 2002 n.115
le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entratele spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R.
art. 36 ter d.P.R. 600/73
la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la Ctr abbia violato "l'art. 36 ter d.P.R. 600/73, la legge 241/90 e l'art.
art. 2697 c.c
600/73, la legge 241/90 e l'art. 2697 c.c." col ritenere avvenuta la notifica dell'avviso malgrado che l'Agenzia si fosse limitata ad allegare che tramite la ricordata raccomandata era stato inviato proprio quell'atto senza tuttavia dare alcuna prova della verità di tale allegazione;

Giurisprudenza citata

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Sez.5-, sentenza n.16528 del 22/06/2018
Cass. Sez. 5-, ordinanza n.30787 del 26/11/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24288-2020 proposto da: TEMPERINI SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO TANA, 59, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA MATTIOLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7271/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24288 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che, sulla scorta dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall'Agenzia delle Entrate a Simona Temperini, doveva ritenersi che l'avviso di accertamento per Irpef dell'anno 2011 sotteso alla cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, fosse stato notificato, Su tali base la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia e dichiarato infondato l'impugnazione con la quale la contribuente aveva fatto valere la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto;

2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la Ctr abbia violato "l'art. 36 ter d.P.R. 600/73, la legge 241/90 e l'art. 2697 c.c." col ritenere avvenuta la notifica dell'avviso malgrado che l'Agenzia si fosse limitata ad allegare che tramite la ricordata raccomandata era stato inviato proprio quell'atto senza tuttavia dare alcuna prova della verità di tale allegazione;

3. l'Agenzia resiste con controricorso;

4. la contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. il ricorso è infondato. La CTR si è espressa in n conformità al principio di "vicinanza della prova", per cui, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, spetta al destinatario di un atto che dalla controparte si alleghi essergli stato inviato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto (in questo senso, tra molte, Sez.5-, sentenza n.16528 del 22/06/2018; Cass. Sez. 5-, ordinanza n.30787 del 26/11/2019);

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entratele spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 23 marzo 2022. Il P esidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 3 MAG LuL, IL C ANCELLIE