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Ordinanza — n. 15219/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax agency's dismissal of opposition, ruling Ministry of Justice is proper defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15219/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of the opposition proceedings, holding that the Ministry of Justice, not the Tax Agency, is the proper defendant. The appellant argued the Tax Agency had standing, but the court found Article 4 of Law 260/1958 mandates calling the Ministry when the Tax Agency is incorrectly identified as the state party. Consequently, the lower court was ordered to summon the Ministry and retry the case rather than declare the opposition inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. 260/1958; When the Tax Agency is erroneously cited as the state party in an opposition proceeding, the court must order the summons of the Ministry of Justice to ensure the principle of contradiction and avoid inadmissibility.

Parole chiave

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legitimazione passiva patrocinio a spese dello stato opposizione a liquidazione Ministero della Giustizia Art. 4 L. 260/1958 principio del contraddittorio rinvio al giudice revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. 260/1958
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8577/2021 Numero sezionale 4573/2022 Numero di raccolta generale 15219/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell’art. 4 L.
Art. 98, 99, 112, 127 e 170 D.P.R. 115/2002
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 99 D.P.R. 115/2002
L’oggetto dell’opposizione non era un provvedimento di diniego dell’ammissione, disciplinato dall’art. 99 D.P.R. 115/2002 (il cui secondo comma prevede espressamente che il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo), ma una revoca dell’ammissione già disposta.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 30649/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8577/2021 R.G., proposto da TIRMICAN BIANCA NICOLETA, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Tartini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Casale degli Strozzi 31, presso l’avv. Barberio. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Treviso, pubblicata in data 19.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Bianca Nicoleta Tirmican ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Treviso, proponendo opposizione avverso il decreto reso dal Tribunale di Treviso, in data 9 dicembre 2020, con cui era stata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8577/2021 Numero sezionale 4573/2022 Numero di raccolta generale 15219/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 disposta la revoca dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato nel procedimento n. 3861/2018.

In contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, affermando che nei procedimenti di opposizione a liquidazione concernenti compensi ed onorari relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di permanere a carico dell'erario, la legittimazione processuale spetta esclusivamente al Ministero della giustizia. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Bianca Nicoleta Tirmican con ricorso in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 98, 99, 112, 127 e 170 D.P.R. 115/2002, 132, n. 4 c.p.c., sostenendo che, sia in caso di diniego che di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiesta dall’Agenzia dell’entrate, quest’ultima è legittimata passivamente per il giudizio di opposizione. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, sostenendo che il Ministero della giustizia è parte dell’opposizione solo ove si discuta della correttezza della liquidazione. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 L. 260/1958, lamentando che il giudice, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, avrebbe dovuto disporre la chiamata in giudizio del Ministero, non potendo definire l’opposizione con pronuncia di inammissibilità.

Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 13, n. 6 L. 247/2012, 4, nn. 1, 5 e 8 D.M. 55/2014 e vizio di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8577/2021 Numero sezionale 4573/2022 Numero di raccolta generale 15219/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 motivazione, sostenendo che il tribunale, avendo riconosciuto la fondatezza nel merito dell’opposizione, respinta per ragioni di rito, avrebbe dovuto compensare le spese processuali.

3. I primi due motivi sono infondati. L’oggetto dell’opposizione non era un provvedimento di diniego dell’ammissione, disciplinato dall’art. 99 D.P.R. 115/2002 (il cui secondo comma prevede espressamente che il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo), ma una revoca dell’ammissione già disposta. La revoca non era stata disposta sui istanza dell’Agenzia delle entrate, che era destinataria esclusivamente della richiesta del tribunale di provvedere alla trasmissione della documentazione reddituale.

L’opposizione doveva esser proposta verso il Ministero della giustizia. Come già affermato dalle S.U., nel giudizio di impugnazione avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che costituisce autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, va considerato unico soggetto legittimato passivo il Ministero della giustizia, titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento e non l’Agenzia delle entrate, che ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (Cass. n. 24423/2017, Cass. n. 4266/2016 e n. 21700/2015).

4. Il terzo motivo è fondato. L’Agenzia delle entrate, ricevuta la notifica dell’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione, aveva formalmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8577/2021 Numero sezionale 4573/2022 Numero di raccolta generale 15219/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell’art. 4 L. 260/1958 il tribunale era tenuto ad ordinare la chiamata in causa dell’effettivo legittimato, non potendo dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.

L’adozione dell’ordine di procedere alla chiamata dell’effettivo legittimato era doverosa, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato – e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato – possa tradursi in un ostacolo nell’accesso alla giustizia. Scopo della norma è di semplificare l'individuazione dell'organo competente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l'ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi dello Stato dotati non solo di rilevanza esterna, ma anche di una specifica “legitimatio ad causam” in relazione alle loro rispettive competenze, facendo diventare tali articolazioni — pur prive per definizione di personalità giuridica- soggetti processuali (Cass. s.u. 30649/2018), volendosi – tramite i meccanismi allestiti dall’art. 4, restringere i casi di inammissibilità dell'azione giudiziale ed evitare un’eccessiva restrizione per l'esercizio della tutela giurisdizionale (Cass. s.u. 30649/2018).

L’art. 4 L. 260/1958 è inoltre applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte e autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - nella specie l'Agenzia delle entrate (evocata dal ricorrente) e il Ministero della Giustizia, dovendosi garantire il principio del contraddittorio ove il giudizio non si sia svolto nei confronti dell'effettivo destinatario degli effetti dell'atto giudiziario.

5. Il quarto motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito del giudizio di opposizione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8577/2021 Numero sezionale 4573/2022 Numero di raccolta generale 15219/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 E’ quindi accolto il terzo motivo di ricorso, sono respinti il primo e il secondo motivo ed è assorbito il quarto. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Treviso, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge il primo e il secondo motivo e dichiara assorbito il quarto, cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Treviso, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 29.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e