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Ordinanza — n. 15215/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for failure to prove specific expense notes and unitary fee structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Florence Court's rejection of the opposition against the liquidation decree. The appellant, acting as a technical expert, failed to submit specific expense notes and justification documents required for the fee calculation. The court emphasized that for unitary mandates involving multiple accounts, a single fee applies based on complexity and technological tools, rendering the appellant's arguments insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In the absence of specific expense notes and supporting documentation, and where the mandate is unitary, the appeal is inadmissible as the fee determination is correct.

Parole chiave

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technical expert fees unitary mandate expense notes inadmissible appeal liquidation decree Cassation procedure costs allocation diminuzione di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28953-2020 proposto da: CAVERNI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ORAZI E CURIAZI n. 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO CAVERNI e FRANCESCO STOLFA - ricorrente - contro ATAF GESTIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C MONTEVERDI n. 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28953/2020 Numero sezionale 4595/2022 nonchè contro Numero di raccolta generale 15215/2022Data pubblicazione 12/05/2022 BAFFETTI MASSIMO, OLIVI FABRIZIO, CROCI LUIGI, CRESCIOLI DANIELE, ZITELLIU MNASSIMO, DE ROSA FILIPPO, CIUFFI MASSIMO, BATTAGLINI SANDRO, PICCARDI PAOLO, ZIINO AURELIO, POLLASTRI FABIO, MINOCCI GIAMPIERO, VALENTI MASSIMO, FRANCINI ANDREA, BUCELLI LUCA e BANI PIERANGELO - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 25/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da Caverni Luciano avverso il decreto di liquidazione del compenso dovutogli a fronte delle prestazioni da lui svolte in veste di C.T.U. nell’ambito di una causa di lavoro. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Caverni Luciano, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso ATAF Gestioni S.r.l. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da Caverni Luciano avverso il decreto di liquidazione del compenso dovutogli a fronte delle prestazioni da lui svolte in veste di C.T.U. nell’ambito di una causa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28953/2020 di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto corretta la determinazione del Numero sezionale 4595/2022Numero di raccolta generale 15215/2022 compenso operata dal primo giudice sulla base dell’unicità Data pubblicazione 12/05/2022 dell’incarico, nonché l’esclusione del rimborso delle spese, in assenza di notula corredata dai relativi giustificativi.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Caverni Luciano, affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia liquidato un compenso per ciascuno dei 16 conteggi eseguiti per la ricostruzione di altrettanti T.F.R. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente si duole del mancato rimborso delle spese di stampa del proprio elaborato. La prima censura è inammissibile in quanto il ricorrente non dimostra di aver documentato, nel corso del giudizio di merito, che l’attività da lui svolta, pur essendo riferita ad un unico incarico, ha reso necessari autonomi e distinti accertamenti.

Non è, al riguardo, sufficiente la mera circostanza che l’incarico riguardasse sedici diversi conteggi di T.F.R., posto che il quesito posto all’ausiliario (riportato a pag. 2 del ricorso) gli affidava l’incarico di eseguire la stessa verifica con riferimento a tutte le posizioni dei vari dipendenti. Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non deduce di aver prodotto nel giudizio di merito la nota specifica delle spese, né i relativi giustificativi a corredo”. Il Collegio condivide la proposta del relatore, osservando che anche in materia di ricostruzione di rapporti bancari, in presenza di incarico unitario, ancorché avente ad oggetto diversi rapporti di conto corrente, spetta al consulente tecnico un unico compenso, da parametrare ovviamente da un lato alla complessità delle operazioni svolte, e dall’altro lato alla possibilità di ricorrere ad applicativi informatici in grado di semplificare le operazioni da eseguire (cfr.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018, Rv. 651045). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28953/2020 La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità Numero sezionale 4595/2022Numero di raccolta generale 15215/2022 dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto ai Data pubblicazione 12/05/2022 motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva degli stessi.

Peraltro, il ricorrente riconosce espressamente la natura unitaria dell’incarico (cfr. pag. 4 della memoria) e di non aver depositato la nota delle spese anticipate (cfr. pag. 5, ove rappresenta di aver richiesto soltanto un importo forfetario per le spese di stampa). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B