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Ordinanza — n. 15213/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of defense costs, ruling office counsel entitled to reimbursement for failed debt recovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15213/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower court order dismissing the claim for defense costs. The lower court had rejected the claim based on a perceived conflict in case law regarding whether office counsel could recover expenses from unsuccessful debt recovery attempts. The Court reversed this decision, affirming that established jurisprudence grants office counsel the right to such reimbursement upon futile execution procedures. Consequently, the contested order was annulled and the case remitted to the Tribunal of Pisa for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: The Court of Cassation holds that the prevailing judicial orientation establishes that office defense counsel is entitled to compensation and reimbursement of expenses for unsuccessful debt recovery procedures during professional fee liquidation.

Parole chiave

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office defense counsel fee liquidation debt recovery expenses failed execution procedures civil procedure code jurisprudential orientation remittal to lower court spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116
art. 380-bis cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
artt. 91 c.p
Piergiorgio Masi sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3673/2019
Cass. n. 22579/2019
Cass. n. 30484/2017
Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009
82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009;
Cass. pen., sez. 4, n. 1630 del 2007
Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007
1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass.
Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007
26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007; Cass.
Cass. pen., sez. 4, n. 37406 del 2007
Cass. n. 27854/2011
Cass. n. 24104/2011
Cass. n. 24104/2011; Cass.
Cass. n. 15394/2012
24104/2011; Cass. n. 15394/2012)»; - il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16382-2021 proposto da: MASI PIERGIORGIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE della CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 3415/2020 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 18/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Rilevato che: - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - «Con ordinanza del 18.5.2021, il Tribunale di Pisa accolse l’opposizione dell’Avv.

Piergiorgio Masi avverso il decreto di liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio in un procedimento penale in quanto era stata omessa la liquidazione degli onorari e delle spese sostenute dal difensore per l’infruttuosa procedura per il recupero del credito; - il giudice dell’opposizione compensò le spese del giudizio di opposizione poiché ritenne la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni consistenti nei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla liquidabilità in favore del difensore d’ufficio delle spese per il recupero del credito; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L’Avv.

Piergiorgio Masi sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato non ripetibili le spese di lite del giudizio di opposizione sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla liquidabilità in favore del difensore d’ufficio delle spese per il recupero del credito; - il motivo è fondato; - al momento della decisione, l’orientamento di questa Corte era consolidato nel ritenere che al difensore d’ufficio spettino i compensi e le spese sostenute per il recupero del credito; - come affermato da questa Corte (tra le tante Cass. 3673/2019, F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Cass. n. 22579/2019), il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

In senso conforme, Cass. n. 30484/2017, che in motivazione ha evidenziato che trattasi di approdo al quale è giunta la giurisprudenza di questa Corte che, partendo dall'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione - secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009;

Cass. pen., sez. 4", n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4", 37406 del 2007)- ha ritenuto di dover dare continuità a tale orientamento in quanto coerente con la lettera dell'art. 116 del DPR 115/2002, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854/2011;

Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012)»; - il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16382/2021 Numero sezionale 2889/2022 Numero di raccolta generale 15213/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 - l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Pisa in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A