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Ordinanza — n. 15202/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows appeal by expulsion applicant against denial of state-funded legal aid, overturning lower court's dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15202/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Chafiq Youssef against the lower court's dismissal of his opposition to the prefect's expulsion decree. The applicant argued that the trial court incorrectly denied his standing to challenge the refusal of state-funded legal aid, mistakenly treating the issue as solely a dispute over lawyer fees. The court ruled that the applicant, as the sole holder of the right to legal aid, was properly legitimated to oppose the revocation of this benefit, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 170 D.P.R. 115/2002; Art. 13 D.Lgs. 286/1998: The party seeking or having lost the benefit of state-funded legal aid is the sole legitimate party to oppose the refusal or revocation of such aid, not the appointed defender.

Parole chiave

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state-funded legal aid expulsion proceedings legitimate standing opposition to refusal revocation of benefit legal aid applicant Cassation Court revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 170 D.P.R. 115/2002
L’ opposizione ex art. 170 D.P.R: 115/2002 è stata respinta dal tribunale sul rilievo che, in materia di espulsione, l’ammissione è automatica e che, tuttavia, non la parte non era legittimata ad impugnare la pronuncia di inammissibilità, spettando tale facoltà unicamente al difensore.
Art. 13 D.Lgs. 286/1998
Art. 142 D.Lgs. 113/2002
Art. 142 D.P.R. 115/2002
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
artt. 13 d.lgs. 286/1998
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998, 142 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10704/2014
Cass. 1539/2015
Cass. 21997/2018
1539/2015; Cass. 21997/2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6531/2021 R.G., proposto da CHAFIQ YOUSSEF, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, con domicilio in Rionero in Vulture, Via Marconi n. 76. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza, depositata in data 3.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Giudice di pace di Potenza, respingendo l’opposizione proposta da Chiafiq Youssef avverso il decreto prefettizio di espulsione, ha dichiarato “inammissibile l’ammissione dell’opponente al patrocinio a spese dello Stato”, rilevando che F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6531/2021 Numero sezionale 4567/2022 Numero di raccolta generale 15202/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’interessato non aveva proposto alcuna richiesta di accesso al beneficio.

L’ opposizione ex art. 170 D.P.R: 115/2002 è stata respinta dal tribunale sul rilievo che, in materia di espulsione, l’ammissione è automatica e che, tuttavia, non la parte non era legittimata ad impugnare la pronuncia di inammissibilità, spettando tale facoltà unicamente al difensore. Per la cassazione dell’ordinanza Chiafiq Youssef propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998, 142 d.lgs. 113/2002 e 142 d.p.r. 115/2002, lamentando che il tribunale, con argomentazione gravemente contraddittoria, abbia negato la legittimazione della parte ad impugnare il provvedimento con cui era stata dichiarata respinta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo erroneamente che fosse impugnato un provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso del difensore. Il motivo è fondato. Il provvedimento oggetto di opposizione era stato adottato dal giudice di pace con la pronuncia conclusiva del processo e il tribunale, pur sostenendo che la parte fosse stata ammessa al beneficio, ha erroneamente ritenuto che si discutesse esclusivamente della liquidazione dei compensi del difensore, unico legittimato a dolersene.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6531/2021 Numero sezionale 4567/2022 Numero di raccolta generale 15202/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Trattandosi tuttavia di una revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era in esclusiva facoltà della parte proporre opposizione.

La legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca abbia subito, essendo l'unica titolare del diritto al patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass.10704/2014; Cass. 1539/2015; Cass. 21997/2018). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Potenza, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A