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Ordinanza — n. 15200/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding appealability of liquidation order for free legal aid consultant. The court ruled the lower court correctly identified the procedural route based on the specific rito applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15200/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the liquidation order was not appealable but directly appealable to the Supreme Court. The appellant argued the first-instance order was appealable under specific criminal procedure articles, but the court clarified that the actual proceedings followed the rules for free legal aid consultants, rendering the order non-appealable. Consequently, the court rejected the claim that the lower court violated procedural rights by deciding this purely legal issue without a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 150/2011; Art. 360 bis n. 1 c.p.c.: When a lower court determines the appealability of a decision based on the specific procedural rito actually applied rather than generic statutory references, such a determination constitutes a question of pure law that may be decided without contradicting the parties.

Parole chiave

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procedural appealability free legal aid consultant pure legal question contradictory hearing liquidation order cassation appeal procedural rito censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. 150/2011
15 d.lgs. 150/2011, il provvedimento era ricorribile in cassazione.
Art. 702 bis c.p.c.
150/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di primo grado era appellabile, poiché richiamava espressamente l’art. 702 bis c.p.c..
Art. 703 bis c.p.c.
Art. 170 d.lgs. 150/2011
Art. 102 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che l’appello non poteva esser dichiarato inammissibile senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 15 d.lgs. 150/2011
15 d.lgs. 150/2011, il provvedimento era ricorribile in cassazione.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 702 bis c.p
150/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di primo grado era appellabile, poiché richiamava espressamente l’art. 702 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 16049/218
Cass. 15037/2018
Cass. 15037/2018; Cass.2984/2016).
Cass. 2984/2016
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Ordinanza — n. 1393/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and failure to prove non-notification of liquidation decree.
Ordinanza — n. 34057/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and procedural time limits exceeded.
Ordinanza — n. 33934/2022 — snciv
Cassation court dismisses prosecutor's appeal for inadmissibility due to lack of summary facts and procedural time limits.
Ordinanza — n. 1222/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for lack of summary facts and failure to defend by the respondent. The court declared the appeal inadmissible due to missing factual summary and the respondent's non-participation. The appeal was rejected because the respondent did not present a defense and the appeal lacked a concise summary of facts. The court ruled the appeal inadmissible due to the absence of a summary of facts and the respondent's failure to participate in the proceedings. The court applied the rule that appeals must include a concise summary of facts and require active defense from the respondent. The appeal was declared inadmissible because the respondent failed to defend and the appeal lacked a required summary of facts. The court dismissed the appeal citing the lack of a summary of facts and the respondent's non-participation in the proceedings. The appeal was rejected as inadmissible due to the absence of a summary of facts and the respondent's failure to present a defense. The court declared the appeal inadmissible because the respondent did not defend and the appeal lacked a summary of facts. The appeal was dismissed for lack of a summary of facts and the respondent's failure to participate in the proceedings.
Ordinanza — n. 34059/2022 — snciv
Cassation court dismisses prosecutor's appeal for inadmissibility due to lack of summary facts and procedural time limits.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6531/2021 R.G., proposto da CAPRA MARZIO MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessia Pontenani, con domicilio in Milano, Via Regina Margherita n. 35. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1288/2020, pubblicata in data 29.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Con sentenza n. 1288/2020, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del locale tribunale, che aveva respinto l’opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso in favore del ricorrente per le attività di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 consulente tecnico di parte nel processo penale a carico di Hasanay Kujtim, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che, a norma dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, il provvedimento era ricorribile in cassazione. La cassazione della sentenza è chiesta da Marzio Massimiliano Capra con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia è intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del d.lgs. 150/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di primo grado era appellabile, poiché richiamava espressamente l’art. 702 bis c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che l’ordinanza conteneva un richiamo all’art.703 bis c.p.c. ed era quindi appellabile, senza nulla dedurre circa le modalità di svolgimento del processo ed il rito concretamente applicato. La Corte di merito ha però chiarito, nell’illustrazione dello svolgimento del giudizio di primo grado che l’opposizione aveva ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso del consulente di parte di un imputato ammesso al gratuito patrocinio e si era svolta con le modalità previste dall’art. 170 d.lgs. 150/2011 (cfr. sentenza, pag. 2).

L’ordinanza, non essendo appellabile (art. 15, u.c., del citato decreto), era ricorribile in cassazione, non potendo la generica menzione dell’art. 702 bis c.p.c., contenuta nella decisione, fondare un legittimo affidamento della parte nell’appellabilità della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 pronuncia, né comportare l’applicazione integrale del rito sommario ordinario, occorrendo far riferimento al rito concretamente applicato.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che l’appello non poteva esser dichiarato inammissibile senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’inammissibilità dell’appello era questione di puro diritto che poteva essere decisa senza sollecitare il contraddittorio. Il divieto di sentenze a sorpresa ricorre solo qualora la decisione si fondi su questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto), e non quando trattasi di questioni di puro diritto, poiché da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. 16049/218;

Cass. 15037/2018; Cass.2984/2016). Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .