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Ordinanza — n. 15198/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as administrative penalty appeals require appeal court, not direct cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15198/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because administrative penalties issued by the Judge of Peace are not directly reviewable by the Supreme Court. The applicant argued that the lower court violated insurance law by rejecting digital proof of coverage, but the Court held that post-2006 administrative sanctions must be challenged via appeal. Consequently, the only available remedy was an appeal to the Court of Appeal, rendering the direct cassation request procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 26 d.lgs. 40/2006; Art. 7 d.lgs. 150/2011: Administrative sanctions imposed by the Judge of Peace following the 2006 legislative reform are subject to appeal and cannot be directly reviewed by the Supreme Court.

Parole chiave

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administrative penalty appeal cassation inadmissibility Judge of Peace sanctions digital insurance proof procedural remedy exhaustion assicurazione RC dei veicoli a motore infrazione privilegiata copertura dell'assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
Anche in tema di opposizione a sanzione amministrativa, tutte le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 sono soggette ad appello ai sensi dell'art. 26 del d.lgs.
Art. 7 d.lgs. 150/2011
Tale principio non ha subito deroghe nel regime introdotto dall’art. 7 d.lgs. 150/2011, che prevede l’applicazione del rito lavoro.
Art. 180, comma ottavo, CDS
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 180, comma ottavo, CDS, sostenendo che l’esibizione del certificato di assicurazione poteva avvenire anche tramite un documento informatico o una stampa del documento digitale e non necessariamente mediante l’originale cartaceo.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Tale principio non ha subito deroghe nel regime introdotto dall’art. 7 d.lgs. 150/2011, che prevede l’applicazione del rito lavoro.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20984/2011
Cass. 10369/2014
Cass. 13206/2014
10369/2014; Cass. 13206/2014).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7534/2022 R.G., proposto da CIRIGLIANO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Matteo, con domicilio in Fano, via Don Gentili n. 7. -RICORRENTE- contro PREFETTURA DI MILANO – UFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del giudice di pace di Legnano n. 97/2020, pubblicata in data 17.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Michele Cirigliano propone ricorso affidato a due motivi, avverso la sentenza del giudice di pace di Legnano, con cui era stata respinta l’opposizione avverso il verbale con cui era stata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7534/2021 Numero sezionale 4570/2022 Numero di raccolta generale 15198/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 contestata la violazione dell’art. 180, comma ottavo, CDS, per aver il ricorrente circolato con veicolo privo di copertura assicurativa.

La Prefettura di Milano non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 180, comma ottavo, CDS, sostenendo che l’esibizione del certificato di assicurazione poteva avvenire anche tramite un documento informatico o una stampa del documento digitale e non necessariamente mediante l’originale cartaceo. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il giudice trascurato che il premio assicurativo era stato versato in anticipo rispetto alla scadenza della polizza e che il veicolo era munito di copertura assicurativa. Il ricorso è inammissibile.

Anche in tema di opposizione a sanzione amministrativa, tutte le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 sono soggette ad appello ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, restandone esclusa l'immediata ricorribilità per cassazione. Tale principio non ha subito deroghe nel regime introdotto dall’art. 7 d.lgs. 150/2011, che prevede l’applicazione del rito lavoro. L’appello è perciò l’unico rimedio proponibile in relazione a tutti i provvedimenti adottati dal giudice di pace investito dall'opposizione ad ordinanza-ingiunzione o a verbale di contestazione (Cass.20984/2011;

Cass. 10369/2014; Cass. 13206/2014). Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7534/2021 Numero sezionale 4570/2022 Numero di raccolta generale 15198/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i