Italian Court dismisses material error correction request due to client's subsequent withdrawal of the application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the request for material error correction inadmissible because the applicant withdrew the petition on February 11, 2022. The applicant had initially claimed the prior order lacked certain pages, but voluntarily renounced the remedy before a decision could be made. Consequently, the court issued an order stating there is no place for further proceedings without issuing any ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: A request for correction of a material error in a court order is inadmissible if the applicant renounces the request before the court rules on it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 38315/2021, depositata il 03.12.2021 nel giudizio tra CATALANO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Catalano - ricorrente - e CASTELLUCCI MARIA CAROLINA, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Di Carlo - controricorrente – nonchè CASTELLUCCI MARIA GABRIELLA e CASTELLUCCI MARIA SERENA - intimate - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30348/2021 Numero sezionale 4724/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15178/2022Data pubblicazione 12/05/2022 05.05.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; Con "istanza di correzione di errore materiale" del 06.12.2021 l’avvocato Antonino Catalano ha chiesto la correzione e/o l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38315/2021, depositata il 03.12.2021, emessa nel giudizio R.G.N. 26410/2016, ritenendo che fosse stata comunicata priva di alcune pagine.
In data 11.02.2022 è pervenuta rinunzia all’istanza e pertanto va dichiarato non luogo a provvedere. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa (non essendo pervenuta alcuna memoria dal controinteressato), né ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere sull’istanza. Così deciso in Roma,