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Ordinanza — n. 15172/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court rules Peace Court retains jurisdiction over injunction opposition while counterclaim goes to Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15172/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Peace Court of Perugia competent for the opposition to a default judgment while confirming the Tribunal's jurisdiction over the counterclaim. The Peace Court had initially remitted the entire case to the Tribunal after the defendant filed a counterclaim exceeding its monetary limits. The court applied the principle that the jurisdiction for opposing a default judgment is functional and mandatory, requiring the separation of causes when a counterclaim exceeds the Peace Court's value threshold.

Regesto Legislator

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Art. 645 c.p.c.; nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, la competenza ha carattere funzionale ed inderogabile, e l'opponente che formula domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore è tenuto a separare le due cause.

Parole chiave

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opposizione decreto ingiuntivo giudice di pace competenza funzionale domanda riconvenzionale regolamento di competenza c.p.c. art. 645 separazione cause risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 645 c.p.c.
Trova, pertanto applicazione il principio secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 cod.
Art. 38 c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (Cass.
art. 645 cod. proc. civ
Trova, pertanto applicazione il principio secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ.
art. 38 c.p
art. 45 c.p
il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 272/2015
45 c.p.c.” (Cass. n. 272/2015; n.
Cass. n. 2237/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 27119-2021 sollevato dal Tribunale di Perugia con ordinanza n. R.G. 2080/2021 del 19/10/2021, nel procedimento pendente tra: ONOFRI DOMENICO, da una parte, FIMA DI FIORUCCI MANUEL MARC DITTA INDIVIDUALE dall’altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

GIUSEPPE LOCATELLI che chiede di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Perugia alla trattazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il giudice di pace di Perugia, investito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal medesimo giudice, rilevato che l’opponente aveva F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27119/2021 Numero sezionale 3765/2022 Numero di raccolta generale 15172/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 proposto una domanda riconvenzionale di valore eccedente la propria competenza, ha rimesso l’intera causa al Tribunale di Perugia, il quale ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che il giudice di pace avrebbe dovuto trattenere in considerazione della natura funzionale della relativa competenza.

Il regolamento è fondato. Esso è stato richiesto in esito all’udienza di prima comparizione delle parti. Trova, pertanto applicazione il principio secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (Cass. n. 272/2015; n. 2237/2019).

P.Q.M.

dichiara la competenza del giudice di pace di Perugia in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo la riassunzione della causa stessa dinanzi al medesimo giudice di pace nel termine di legge; conferma la competenza del Tribunale di Perugia in ordine alla domanda riconvenzionale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0