Ordinanza — n. 15166/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7772/2021 R.G., proposto da D’AZZO’ MARIA, URSO ALESSANDRA, URSO GIUSEPPINA E URSO SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Caponnetto e dall’avv. Vincenzo Caponnetto, con domicilio eletto in Roma, alla Via Etruria 44, presso l’avv. Angelisa Castronovo. -RICORRENTI- contro SAJA CALOGERA, AMOROSI ANTONINO, AMOROSI AGOSTINO, AMOROSI CLAUDIO, AMOROSI GIUSEPPA, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Zucchetto, con studio in Grotte, Via delle Mimose 5. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1720/2020, depositata in data 27.8.2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 c.p, art. 327 c.p, art. 380 bis c.p, art. 288 c.p, art. 121 disp. att. c.p; Ordinanza — n. 15166/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il gravame è stato dichiarato tardivo dalla Corte di Palermo, sul rilievo che la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288, u.c., c.p.c.) e che detta notifica a cura della cancelleria, producendo un effetto legale di conoscenza dell'atto, fa decorrere il termine c.d. breve d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., mentre, in mancanza della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7772/2021 R.G., proposto da D’AZZO’ MARIA, URSO ALESSANDRA, URSO GIUSEPPINA E URSO SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Caponnetto e dall’avv. Vincenzo Caponnetto, con domicilio eletto in Roma, alla Via Etruria 44, presso l’avv. Angelisa Castronovo. -RICORRENTI- contro SAJA CALOGERA, AMOROSI ANTONINO, AMOROSI AGOSTINO, AMOROSI CLAUDIO, AMOROSI GIUSEPPA, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Zucchetto, con studio in Grotte, Via delle Mimose 5. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1720/2020, depositata in data 27.8.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 1.
Con sentenza n. 1461/20016 il tribunale di Agrigento, definendo il giudizio promosso da Agostino Amorosi, nella qualità di procuratore generale del padre Calogero - al quale, deceduto nel corso del processo, erano subentrati gli eredi Calogera Saja, Agostino Amorosi, Antonino Amorosi, Giuseppa Amorosi e Claudio Amorosi, costituitisi in prosecuzione – nei confronti di Maria D' Azzò e Stefano Urso (deceduto in corso di causa, con successiva riassunzione del processo nei confronti degli eredi Giuseppina, Alessandra e Salvatore Urso), ha ordinato la divisione dei beni in comunione, attribuendoli agli eredi di Calogero Amorosi, a Maria D'Azzò e a Stefano Urso, con compensazione delle spese di lite.
Con successiva ordinanza del 27.1.2017 il medesimo tribunale ha disposto la correzione della sentenza, nel senso che il riferimento testuale al nominativo di Stefano Urso, contenuto nell’epigrafe e nel contenuto della pronuncia, doveva intendersi effettuato agli eredi Maria D' Azzò, Alessandra Urso, Giuseppina Urso e Salvatore Urso. Avverso la sentenza oggetto di correzione, hanno proposto appello Maria D' Azzò nonché Alessandra, Salvatore e Giuseppina Urso, in data 26.7.2017, sostenendo che il tribunale non poteva limitarsi a sostituire i nominativi del defunto con quello degli eredi, ma doveva anche individuare le quote spettanti a ciascuno di essi per effetto della divisione.
Il gravame è stato dichiarato tardivo dalla Corte di Palermo, sul rilievo che la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288, u.c., c.p.c.) e che detta notifica a cura della cancelleria, producendo un effetto legale di conoscenza dell'atto, fa decorrere il termine c.d. breve d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., mentre, in mancanza della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 notifica, vale il termine c.d. lungo (sei mesi) di cui all'art. 327 c.p.c.. (Cass. 27509/2017). Quindi, poiché l’ordinanza di correzione era stata notificata nel gennaio 2017, l'appello, spedito per la notifica il giorno 26.7.2017, era tardivo.
La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Maria D’Azzò, Alessandra, Salvatore e Giuseppina Urso con ricorso affidato ad un unico motivo. Calogera Saja, Antonino, Agostino e Claudio Amorosi resistono con controricorso e con memoria illustrativa. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.288, 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che il regime di impugnabilità delle sentenze oggetto di correzione va coordinata con le disposizioni che prevedono la decorrenza del termine breve solo dalla notifica ad istanza di parte, sicché, ove alla notifica abbia proceduto la cancelleria, l’appello può esser proposto entro il termine dell’art. 327 c.p.c.. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’art. 288 c.p.c. dispone espressamente che le sentenze oggetto di correzione sono impugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dalla notifica della ordinanza di correzione.
L’art. 121 disp. att. c.p.c. prevede che l’ordinanza è notificata a cura della cancelleria. Dal coordinamento delle due disposizioni deriva che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto dall’art. 325 c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica (Cass. 28189/2009;
Cass. 26480/2007; Cass. 6969/2006), sempre che la correzione abbia influito sulla individuazione dell’originario contenuto della pronuncia (Cass. 22658/2004; Cass. 2008/28189; Cass. 19668/2009; Cass. 2491/1986). Questa Corte ha, anche recentemente ribadito che, l'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata effettuata la notifica a cura del cancelliere, dev'essere messo in relazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno (oggi sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza.
E’ ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione se quest’ultima non sia stata notificata ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.c. (Cass. 27509/2017). Il ricorso è inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7772/2021 Numero sezionale 4571/2022 Numero di raccolta generale 15166/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D