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Decreto — n. 15114/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal declaring case extinct due to plaintiff's withdrawal under CPC Articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15114/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct via decree following the plaintiff's formal withdrawal. The court found the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, noting the defendant offered no defense. Consequently, the judgment was nullified and no costs were assigned to either party.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of the action results in the extinction of the proceedings, rendering the case null and void without the need for a full trial on merits.

Parole chiave

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withdrawal of action extinction of proceedings Code of Civil Procedure nullity of judgment no costs awarded plaintiff's renunciation procedural termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

ta 25.11.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pre . Giacifyto :jogni DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, -Q/ si