Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15113/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15113/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished via a decree following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff argued for dismissal based on the voluntary abandonment of the claim, while the opposing party had no active defense. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, resulting in the case's termination without further proceedings or cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of the claim renders the proceedings extinguished, obviating the need for further judicial intervention or cost determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code formal withdrawal proceedings extinguished plaintiff abandonment Corte di Cassazione no active defense decreto di estinzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a 17.03.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coordinatore Giacinf is DEPOSITATO IN CANCELLERIA