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Decreto — n. 15109/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to plaintiff's withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15109/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished by decree following the plaintiff's formal withdrawal, which met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The plaintiff argued for withdrawal, while the opposing party's defense was deemed inactive, leading the court to rule that no further judicial activity was necessary. Consequently, the appeal was dismissed, the case was closed, and no costs were assigned to either side.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's valid withdrawal of the action results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial intervention or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of action extinction of proceedings Code of Civil Procedure dismissal by decree lack of defense activity esenzione dal pagamento dei contributi decisione sulla contribuzione deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

. 1481/20119 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il dinatore Pres,'G4jnto Biso DEPOSITATO IN CANCELLERIA