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Decreto — n. 15107/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinct due to defendant's failure to defend.

Numero d'incarto Decreto — n. 15107/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinct via decree because the defendant failed to participate in the defense. The appellant argued for procedural review, but the court found the defendant's inaction satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was set aside, and no costs were assigned due to the lack of defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party fails to exercise their right of defense, the court may declare the proceedings extinct by decree without assigning costs.

Parole chiave

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procedural extinction failure to defend Code of Civil Procedure decreto di estinzione lack of defensive activity desistenza dall'azione estinzione dell'obbligazione ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
lla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

lla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANC