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Decreto — n. 15106/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to defendant's waiver of defense rights.

Numero d'incarto Decreto — n. 15106/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished via decree following the defendant's formal waiver of the right to defend. The defendant voluntarily submitted a waiver document, arguing that no further judicial intervention was necessary, while the plaintiff sought to continue the litigation. The court accepted the waiver as compliant with Civil Procedure Code articles 390 and 391, ruling that no defense activity occurred and thus the case must be terminated without cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party validly waives the right to defend, the court may declare the proceedings extinguished by decree without addressing costs if no defensive activity occurred.

Parole chiave

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waiver of defense extinction of proceedings decreto di estinzione Civil Procedure Code lack of defense activity voluntary withdrawal termination of suit abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
ta 17.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
D.L. 68 del 2016
391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.
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Testo completo

ta 17.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. .